14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1536 del 25 maggio 1973
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non è ammissibile un sequestro giudiziario di crediti verso terzi. Il principio della continuazione del processo tra le parti originarie in ipotesi di trasferimento del diritto controverso a titolo particolare avvenuto nel corso del processo, non consente che una misura cautelare in corso di causa possa essere concessa nei confronti del dante causa: data l’autonomia del processo cautelare, anche se connesso con quello di merito, l’azione cautelare deve essere rivolta nei confronti dell’avente causa.
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