14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28673 del 27 dicembre 2013
Testo massima n. 1
L’ordinanza che ha autorizzato la misura cautelare del sequestro giudiziario [ nella specie, a seguito di reclamo ] senza provvedere sulle spese di lite non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. in quanto priva di carattere definitivo e decisorio, potendo ogni questione, anche non risolta, essere riproposta nel giudizio di merito – sia che si svolga innanzi al giudice ordinario, sia che la controversia sia assoggettata ad arbitrato rituale od irrituale – nel quale soltanto potrà provvedersi alla disciplina delle spese a norma dell’art. 91 cod. proc. civ.
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