Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28673 del 27 dicembre 2013

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28673 del 27 dicembre 2013

Testo massima n. 1

L’ordinanza che ha autorizzato la misura cautelare del sequestro giudiziario [ nella specie, a seguito di reclamo ] senza provvedere sulle spese di lite non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. in quanto priva di carattere definitivo e decisorio, potendo ogni questione, anche non risolta, essere riproposta nel giudizio di merito – sia che si svolga innanzi al giudice ordinario, sia che la controversia sia assoggettata ad arbitrato rituale od irrituale – nel quale soltanto potrà provvedersi alla disciplina delle spese a norma dell’art. 91 cod. proc. civ.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze