14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9729 del 27 settembre 1993
Testo massima n. 1
Ai fini dell’autorizzazione [ e della convalida ] del sequestro giudiziario, la necessità di provvedere alla conservazione e alla custodia dei beni sui quali deve eseguirsi la misura cautelare, sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporta la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso, senza che possa diversamente rilevare la mera capacità di gestione dei beni della parte che li possiede.
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Testo massima n. 2
Gli artt. 672 [ Rectius: 677 – N.d.R. ] e 680 c.p.c. non prescrivono ai fini dell’esecuzione del sequestro giudiziario la specificazione nel provvedimento dei beni da sottoporre alla misura cautelare, essendo sufficiente la semplice indicazione che consenta di identificarli.
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