14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3599 del 3 agosto 1989
Testo massima n. 1
Qualora l’atto amministrativo, che dichiari la pubblica utilità ed indifferibilità di un’opera, autorizzando in via d’urgenza l’occupazione del fondo del privato, sia oggetto d’impugnazione davanti al giudice amministrativo, e venga dal medesimo sospeso, a detto privato, oltre alla facoltà di chiedere a quel giudice amministrativo di impartire le disposizioni occorrenti per l’attuazione della sospensione, deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario, con istanza di sequestro giudiziario del bene per tutelare il suo ius possidendi ed al fine di evitare che il bene stesso sia distrutto, deteriorato od irreversibilmente trasformato, considerando che tale sequestro integra una misura meramente conservativa, per la custodia e gestione del bene, e che la sua adozione nei confronti della P.A. è consentita dal fatto che essa manca, per effetto dell’indicata sospensione, di titolo a detenere l’immobile.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]