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Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 453 — Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

E’ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

  1. 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
  2. 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
  3. 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
  4. 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

  1. 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
  2. 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;
  3. 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
  4. 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41108/2011

In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia “ictu oculi”riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate.

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Cass. pen. n. 37355/2011

In tema di reati contro la fede pubblica, la diminuente di cui all’art. 52 quater, comma terzo, D.L.vo n. 213 del 1998 – per il quale le pene rispettivamente stabilite per i delitti di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461e 464 c.p.), commessi entro la data del 1 gennaio 2002, sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data – è applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti l’euro e non anche alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell’Unione europea (nella specie dollari USA).

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Cass. pen. n. 35774/2011

Integra il reato tentato – e non consumato – di contraffazione di moneta nazionale (art. 56 e 453, comma primo, c.p.), la condotta di colui che riproduca immagini corrispondenti a quelle di banconote (nella specie di 50 euro) su fogli formato 4, senza provvedere al taglio di ciascuno dei predetti fogli, in quanto trattasi di reato di pericolo plurioffensivo – a tutela dell’interesse patrimoniale dell’istituto di emissione, dei privati nonché della collettività, sub specie di fede pubblica nella legalità della circolazione monetaria – la cui consumazione è realizzata solo quando la bancarotta sia integralmente riprodotta e sia pronta per l’immissione in circolazione, determinando il pericolo dei suindicati beni giuridici.

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Cass. pen. n. 45327/2005

Sussiste il concorso tra il reato di cui all’art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e quello di cui all’art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,di valori di bollo o di carta filigranata) qualora vi sia una soluzione di continuità tra l’azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest’ultimo il complesso dell’attività esplicatasi fin dall’inizio, in quanto, in tal caso, il reato di cui all’art. 461 c.p. mantiene carattere autonomo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la sussistenza del concorso tra i reati di cui agli articoli 453 e 461 c.p. nel caso di un imputato che aveva falsificato banconote da euro 50 facendole apparire da euro 250 e aveva predisposto attrezzature e materiali per la successiva falsificazione di banconote da 20 e di altre da 50 euro).

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Cass. pen. n. 2522/1995

Ai fini della fattispecie di cui all’art. 453, n. 3, c.p., l’identificazione del falsario o dell’intermediario non è necessaria per ritenere il previo concerto, quando questo sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote, la frequenza e la rispettività dei rapporti, con chi procurava il denaro falsificato e le stesse dichiarazioni dell’imputato.

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Cass. pen. n. 882/1993

In tema di spendita di monete false ex art. 453 c.p., per la sussistenza del «concerto», quale elemento differenziatore rispetto all’ipotesi minore dell’art. 455 stesso codice, non occorre una specifica organizzazione o associazione nella quale i singoli abbiano particolari compiti e siano in diretto contatto con i falsificatori ma è sufficiente un qualunque rapporto, una intesa anche solo mediata attraverso uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, che sussiste ove questi ultimi, ricevendo le monete falsificate non abbiano ignorato di agire come longa manus dei contraffattori, a nulla rilevando che gli intermediari siano più o meno vicini ai contraffattori delle monete.

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Cass. pen. n. 2558/1992

In tema di falso nummario, ai fini della sussistenza della grossolanità della falsità, da cui discende l’esclusione della punibilità dei reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., è richiesto che la diversità delle caratteristiche della moneta vera rispetto a quella falsificata sia tale da potere essere riconosciuta ictu oculi dalla generalità dei cittadini, anche tra quelli meno esperti e diligenti (e non certo dal «cittadino medio»). Ne consegue che tale grossolanità non può ritenersi sussistente per il solo fatto che una persona adusa, per ragioni di professione o di commercio o per altro motivo, al maneggio del danaro, non venga tratta in inganno dalla contraffazione delle banconote, non priva dei requisiti sufficienti a sorprendere la buona fede della pluralità degli altri soggetti.

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Cass. pen. n. 5551/1992

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 453, n. 3, c.p., il fatto che le banconote falsificate siano state portate da un’altra persona nel luogo in cui doveva avvenire lo scambio non esclude la detenzione da parte dell’imputato una volta accertato che era stato questi a disporre delle banconote e a farle consegnare al falso acquirente (nella specie al sovrintendente della questura). La detenzione, infatti, può essere esercitata anche per mezzo di altre persone o in concorso con queste: ciò che rileva è il potere di fatto sulla cosa.
Ai fini della sussistenza del «concerto» nell’importazione, detenzione, spendita o messa in circolazione di banconote falsificate, è sufficiente un consapevole rapporto tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l’autore della contraffazione o l’intermediario. (Nella fattispecie l’esistenza di un tale rapporto risultava dalle stesse dichiarazioni fatte dall’imputato nell’udienza di convalida dell’arresto).

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Cass. pen. n. 3672/1992

In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, inquadrabile nello schema del reato impossibile, si verifica quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento, non debba, cioè, farsi riferimento alla competenza di soggetti qualificati. La grossolanità non può essere desunta dall’assenza di filigrana nella carta usata o dall’assenza degli altri requisiti tecnici di norma presenti nelle banconote volti a rendere particolarmente difficoltosa la falsificazione, quando la banconota abbia comunque l’attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone. In definitiva la grossolanità va riconosciuta solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità e non solo la probabilità dell’inganno. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che la cassiera di un grande magazzino fosse soggetto particolarmente qualificato a riconoscere la contraffazione).

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Cass. pen. n. 9085/1989

Ai fini della configurabilità del reato di falsificazione di monete ovvero di spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, si intende per corso legale non soltanto la libera circolazione della moneta accettata come mezzo di pagamento, ma anche una circolazione a carattere più limitato. Pertanto la qualità di moneta a corso legale esiste non solo quando, anche dopo il ritiro, la circolazione di una moneta, sia pure in limiti ridotti, venga consentita, ma altresì nel caso in cui sussista l’effettiva possibilità che la moneta sia accettata in determinati rapporti.

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Cass. pen. n. 5006/1989

Il reato di spendita di monete false previo concerto non richiede, per la sua esistenza, la prova della costituzione di una particolare associazione in seno alla quale i singoli svolgono specifici ruoli, essendo sufficiente, invece, la prova della esistenza di un qualunque rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario, e spacciatore.

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Cass. pen. n. 13266/1986

In tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, ciò che distingue i reati di cui agli artt. 453 e 455 c.p. da quello previsto dall’art. 457 c.p. è che nei primi la consapevolezza della falsità delle monete deve sussistere nell’agente all’atto della ricezione, mentre nell’ultimo tale consapevolezza è posteriore al ricevimento della moneta falsa.
In tema di falso nummario, punito dall’art. 453 c.p., intermediario è chiunque, senza aver concorso nella contraffazione, acquista banconote dal falsificatore o da chiunque altro sia in relazione con il primo, allo scopo di rivenderle e non già di spacciarle direttamente.
Perché si configuri il reato di spendita di monete false, previo concerto, non occorre una specifica associazione od organizzazione, nella quale i singoli agiscono guidati da un intento comune ed in base ad una precisa ripartizione di compito, ma è sufficiente un qualsiasi rapporto, anche mediato, e cioè attraverso uno o più intermediari, tra spacciatori e falsificatori. Ne consegue che risponde del reato sopra indicato e cioè di spaccio di monete false, previo concerto sia colui che richieda ad altro di intraprendere lo smercio di monete false, sia colui che accetta la proposta, pur se entrambi non pongano direttamente in circolazione le banconote ma lo facciano servendosi di una terza persona.

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Cass. pen. n. 1323/1986

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 453 nn. 3 e 4 c.p. occorre dimostrare il concerto tra colui che spende, mette o fa mettere in circolazione le monete falsificate e che ha eseguito la falsificazione o un suo intermediario. Fuori da tale ipotesi l’acquisto, anche di ingente quantitativo di monete falsificate da parte di chi si avvalga di una organizzazione, con scienza della falsità delle stesse al momento del ricevimento, integra la fattispecie prevista dall’art. 455 c.p., che si sostanzia, infatti in una vera e propria forma di ricettazione.

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Cass. pen. n. 8288/1985

In tema di falso nummario, è applicabile l’art. 453, n. 3, c.p., quando risulti provato il concerto dell’imputato almeno con un intermediario perché, in tal caso, lo spenditore diventa egli stesso longa manus, del falsificatore, così collocandosi sullo stesso piano dell’intermediario; non rileva che i contraffattori o gli intermediari precedenti, e quelli con cui l’imputato ha avuto rapporti, siano rimasti ignoti, essenziale essendo soltanto che egli non abbia ignorato di agire come loro organo.

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Cass. pen. n. 1416/1985

In tema di falso nummario l’alterazione integra estremi di reato (artt. 453, n. 3, 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l’apparenza di un valore superiore o inferiore. Sicché, nell’ipotesi in cui vengano manipolate delle banconote, tagliando una striscia verticale da un primo biglietto (ricongiunto poi con nastro adesivo) che sostituisca una striscia verticale più grande di un secondo biglietto e così via sino ad ottenere quasi mezza banconota che venga congiunta ad altra eguale porzione ottenuta con identica operazione compiuta in senso inverso da altra serie di banconote, tale alterazione, atteso il valore invariato della banconota-mezzo, può solo costituire atto idoneo diretto in modo inequivoco alla formazione della banconota-fine. Quest’ultima, ricavata in più con le dette manipolazioni, benché composta di parti di banconote genuine, deve ritenersi contraffatta. Infatti, per contraffazione si intende la creazione di cosa simile ad altra, di norma per imitazione, ma anche con un’alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione. È questo il caso della banconota-fine che è contraffatta appunto perché creata in eccedenza, cioè consistente in un tutto il cui valore monetario è fittizio, perché prima non esistente nel numero delle banconote legittimamente circolanti. (La Suprema Corte inoltre ha raffrontato i principi enunciati, con le norme interne della Banca d’Italia che, in base a queste, ha ammesso al cambio le banconote-mezzo alterate, non più genuine e quindi non idonee alla circolazione, mentre non ha ammesso al cambio le banconote-fine, cioè quelle contraffatte).

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Cass. pen. n. 3635/1984

Il contraffattore di carta-moneta, che ha adottato solo nell’operazione di riproduzione un accorgimento tecnico inidoneo che abbia reso inutile l’azione quasi completata, risponde di tentativo nel delitto di contraffazione.

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Cass. pen. n. 5737/1981

La grossolanità del falso va intesa come inidoneità assoluta dell’azione e si inquadra nell’ipotesi del reato impossibile. Pertanto, in tema di falsificazione di banconote, essa ricorre ed esclude la punibilità solo quando il falso sia riconoscibile prima facie da qualsiasi persona di comune discernimento, non potendosi far riferimento né alle particolari cognizioni e alla competenza di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di certe persone.

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Cass. pen. n. 3841/1981

Nell’ipotesi di falso nummario, la convinzione del soggetto di agire legittimamente per aver ritenuto, in buona fede, che le monete non avessero corso legale ma solo valore numismatico e commemorativo non può ricondursi alla disciplina dell’errore di fatto giacché i criteri giuridici che concorrono a definire il concetto di moneta a corso legale sono strettamente inerenti al precetto penale e pertanto l’errore che cade su di essi deve ritenersi inescusabile a norma dell’art. 5 c.p.

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Cass. pen. n. 10348/1980

La scoperta di un notevole quantitativo di monete false e l’ammissione del possessore di averle ricevute con l’intesa che avrebbe provveduto a metterle in circolazione, possono costituire elementi sufficienti per ritenere il denaro frutto di un acquisto eseguito da un intermediario del falsificatore. L’ipotesi delittuosa di detenzione e spendita di monete false, prevista dall’art. 453 n. 3 c.p., si distingue da quella meno grave contemplata dall’art. 455 c.p. per la sussistenza, nel primo caso soltanto, di un’intesa fra il falsificatore e lo spenditore, anche realizzata attraverso l’opera di uno o più mediatori. Di talché, mentre per l’integrazione del delitto di cui all’art. 455 c.p., basta la scienza della falsità al momento dell’acquisto, per la configurazione del delitto previsto dall’art. 453 c.p. occorre anche un consapevole rapporto fra il falsificatore e l’intermediario.

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Cass. pen. n. 9391/1979

Il reato di falso nummario, che è reato di pericolo e non di danno, ha come oggetto giuridico la tutela della pubblica fede ossia della fiducia che deve essere risposta nella circolazione monetaria. Esula, quindi, dalla sfera della tutela penale il danno patrimoniale eventualmente subito dal privato.

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Cass. pen. n. 1437/1979

Perché vi sia spendita, previo concerto, di monete falsificate, nel senso di cui all’art. 453 n. 3 c.p., anziché la minore ipotesi di spendita, senza concerto, prevista dall’art. 455, non occorre una specifica organizzazione o associazione nella quale i singoli agiscano guidati da un intento comune, ma è sufficiente un rapporto qualunque, anche solo mediato, cioè attraverso uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, a nulla rilevando che gli intermediari siano più o meno vicini ai contraffattori della moneta. Risulta, pertanto, applicabile il n. 3 dell’art. 453 nel caso di chi abbia messo in circolazione biglietti di banca falsi acquistati dal contraffattore o da un suo intermediario.

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Cass. pen. n. 5132/1978

Ai sensi della legge penale, è intermediario per l’introduzione o la spendita nello Stato di monete alterate o contraffatte colui che inserendosi in una catena di trapassi consente di attingere alla sorgente della falsificazione. In mancanza di una prova diretta la funzione intermediatrice può essere desunta da prove indirette come la scoperta di notevoli quantitativi di moneta falsa e la possibilità di rifornimento da parte dei possessori attraverso la medesima persona, che viene ad assumere il ruolo dell’intermediario.

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Cass. pen. n. 3905/1975

Il falso nummario è reato contro la fede pubblica, siccome diretto a tutelare la legalità della circolazione monetaria; ed è anche essenzialmente un reato di pericolo, pur tutelando anche l’interesse patrimoniale dell’istituto di emissione, nonché quello dei privati che possono essere danneggiati dall’uso della moneta falsificata. Ma i delitti cui si applica l’attenuante del danno di speciale tenuità, sono quelli in cui il danno patrimoniale è assunto come elemento tipico e costante dell’ipotesi criminosa, anche se il patrimonio non è il bene giuridico principalmente protetto: e non possono annoverarsi in tale categoria i reati che solo eventualmente possono determinare conseguenze economiche dannose. Tra le ipotesi previste dagli artt. 453 e 455 c.p. tutte parificate agli effetti ontologici e punitivi, solo la spendita di falsa moneta, effettivamente consumata, comporta anche un danno patrimoniale per l’accipiente e quindi l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.; ma in tal caso concorre con la truffa — reato tipicamente patrimoniale — che si consuma con l’artificio stesso di consegnare ad altri moneta falsa ricevendone in corrispettivo moneta buona od altri beni e solo per tale reato può eventualmente applicarsi l’attenuante in questione.

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Cass. pen. n. 1145/1973

Il reato di falso nummario è un reato contro la fede pubblica che ha lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria e quindi è essenzialmente un reato di pericolo, diretto anche a salvaguardare gli interessi patrimoniali e finanziari degli enti autorizzati all’emissione delle monete. Tuttavia la tutela va estesa anche ai privati che risultano danneggiati dall’uso delle monete falsificate. Dimodoché se per effetto della spendita o circolazione si realizza un evento di danno in pregiudizio di una determinata persona viene a concorrere, col reato di falso, anche il reato di truffa che trova giustificazione nell’artifizio di pagare con monete false.

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