Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13266 del 25 novembre 1986

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13266 del 25 novembre 1986

Testo massima n. 1

In tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, ciò che distingue i reati di cui agli artt. 453 e 455 c.p. da quello previsto dall’art. 457 c.p. è che nei primi la consapevolezza della falsità delle monete deve sussistere nell’agente all’atto della ricezione, mentre nell’ultimo tale consapevolezza è posteriore al ricevimento della moneta falsa.

Testo massima n. 1

In tema di falso nummario, punito dall’art. 453 c.p., intermediario è chiunque, senza aver concorso nella contraffazione, acquista banconote dal falsificatore o da chiunque altro sia in relazione con il primo, allo scopo di rivenderle e non già di spacciarle direttamente.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze