14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13266 del 25 novembre 1986
Testo massima n. 1
In tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, ciò che distingue i reati di cui agli artt. 453 e 455 c.p. da quello previsto dall’art. 457 c.p. è che nei primi la consapevolezza della falsità delle monete deve sussistere nell’agente all’atto della ricezione, mentre nell’ultimo tale consapevolezza è posteriore al ricevimento della moneta falsa.
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Testo massima n. 1
In tema di falso nummario, punito dall’art. 453 c.p., intermediario è chiunque, senza aver concorso nella contraffazione, acquista banconote dal falsificatore o da chiunque altro sia in relazione con il primo, allo scopo di rivenderle e non già di spacciarle direttamente.
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