14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3841 del 27 aprile 1981
Posted at 20:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di falso nummario, la convinzione del soggetto di agire legittimamente per aver ritenuto, in buona fede, che le monete non avessero corso legale ma solo valore numismatico e commemorativo non può ricondursi alla disciplina dell’errore di fatto giacché i criteri giuridici che concorrono a definire il concetto di moneta a corso legale sono strettamente inerenti al precetto penale e pertanto l’errore che cade su di essi deve ritenersi inescusabile a norma dell’art. 5 c.p.
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