Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5132 del 5 maggio 1978

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5132 del 5 maggio 1978

Testo massima n. 1

Ai sensi della legge penale, è intermediario per l’introduzione o la spendita nello Stato di monete alterate o contraffatte colui che inserendosi in una catena di trapassi consente di attingere alla sorgente della falsificazione. In mancanza di una prova diretta la funzione intermediatrice può essere desunta da prove indirette come la scoperta di notevoli quantitativi di moneta falsa e la possibilità di rifornimento da parte dei possessori attraverso la medesima persona, che viene ad assumere il ruolo dell’intermediario.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze