14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2522 del 13 marzo 1995
Posted at 20:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della fattispecie di cui all’art. 453, n. 3, c.p., l’identificazione del falsario o dell’intermediario non è necessaria per ritenere il previo concerto, quando questo sia desumibile da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote, la frequenza e la rispettività dei rapporti, con chi procurava il denaro falsificato e le stesse dichiarazioni dell’imputato.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]