Cass. pen. n. 5006 del 10 aprile 1989

Testo massima n. 1


Il reato di spendita di monete false previo concerto non richiede, per la sua esistenza, la prova della costituzione di una particolare associazione in seno alla quale i singoli svolgono specifici ruoli, essendo sufficiente, invece, la prova della esistenza di un qualunque rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario, e spacciatore.

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