14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1145 del 13 novembre 1973
Testo massima n. 1
Il reato di falso nummario è un reato contro la fede pubblica che ha lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria e quindi è essenzialmente un reato di pericolo, diretto anche a salvaguardare gli interessi patrimoniali e finanziari degli enti autorizzati all’emissione delle monete. Tuttavia la tutela va estesa anche ai privati che risultano danneggiati dall’uso delle monete falsificate. Dimodoché se per effetto della spendita o circolazione si realizza un evento di danno in pregiudizio di una determinata persona viene a concorrere, col reato di falso, anche il reato di truffa che trova giustificazione nell’artifizio di pagare con monete false.
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