14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3672 del 27 marzo 1992
Testo massima n. 1
In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, inquadrabile nello schema del reato impossibile, si verifica quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento, non debba, cioè, farsi riferimento alla competenza di soggetti qualificati. La grossolanità non può essere desunta dall’assenza di filigrana nella carta usata o dall’assenza degli altri requisiti tecnici di norma presenti nelle banconote volti a rendere particolarmente difficoltosa la falsificazione, quando la banconota abbia comunque l’attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone. In definitiva la grossolanità va riconosciuta solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità e non solo la probabilità dell’inganno. [ Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che la cassiera di un grande magazzino fosse soggetto particolarmente qualificato a riconoscere la contraffazione ].
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