16 Mar Art. 454 — Alterazione di monete
Posted at 13:07h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica > Capo I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore , ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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