10 Gen Art. 1742 — Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1824/2013
La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta “ad probationem” con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l’esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un’interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole.
Cass. civ. n. 16603/2009
In tema di attività svolte fuori dall’azienda, gli elementi fondamentali che distinguono il rapporto di lavoro subordinato del rappresentante o viaggiatore di commercio (o piazzista) dal rapporto di lavoro autonomo di rappresentanza ad agenzia (e simili) sono costituiti dall’obbligo di visitare quotidianamente le zone stabilite dall’imprenditore, dalla mancanza di un apprezzabile margine di scelta della clientela, dall’itinerario prestabilito dall’imprenditore stesso, dal rischio a carico del datore di lavoro, dalla mancanza di un proprio ufficio o di una propria organizzazione e dall’uso di quella del datore di lavoro, nonché dalla prestazione esclusiva, o almeno prevalente, della propria attività lavorativa alle dipendenze dell’imprenditore, dovendosi, per contro, escludere che l’esistenza d’istruzioni e l’obbligo correlativo di assecondarle costituisca, di per sé, un elemento decisivo per la qualificazione del rapporto che riguardi un lavoratore la cui attività si svolga in modo autonomo nei confronti della ditta preponente. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro, poiché il lavoratore era obbligato a svolgere l’attività senza usufruire di libertà nella scelta degli itinerari e nell’organizzazione del suo tempo di lavoro, con turni di riposo predeterminati ed obbligo di avvertire in caso di assenza, e restava assoggettato ad un sistema di penetranti controlli, restando invece privo di rilievo che l’esito degli stessi non avesse dato luogo a contestazioni).
Cass. civ. n. 9696/2009
L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto – secondo il disposto dall’art.1.746 c.c. – delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di un rapporto di subordinazione atteso che, da un lato, svolgendo l’interessato attività di propagandista o promotore per la vendita di apparecchiature didattiche per la scuola e le università, i suoi orari dovevano necessariamente coincidere con quelli di apertura di tali istituzioni e non costituivano un indice decisivo, mentre, dall’altro, il medesimo si era più volte qualificato, nel corso del rapporto, come agente e non dipendente, il suo contratto era stato concluso per sostituire un altro precedente agente e non aveva alcun obbligo di giustificare le proprie assenze).
Cass. civ. n. 18686/2008
L’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite ed andati a buon fine. Va conseguentemente escluso il diritto alle provvigioni ove i prodotti della preponente vengano offerti a enti e soggetti pubblici, nella specie, strutture ospedaliere o aziende sanitarie pubbliche, non essendo ipotizzabile un convincimento ad ordinare il prodotto, ma mera propaganda, atteso il vincolo delle procedure amministrative di evidenza pubblica in materia di conclusione di contratti.
Cass. civ. n. 6482/2004
Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione; l’attività tipica dell’agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. In ogni caso, perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l’agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l’azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra la Hertz, società avente quale attività il servizio di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, e i soggetti da essa incaricati della vendita del servizio stesso, attribuendo rilievo a circostanze, quali la predisposizione delle tariffe e la individuazione dei requisiti previsti agli utenti del servizio da parte della società, di per sé non indispensabili per la configurazione di un rapporto di agenzia, ed escludendo invece, senza logica e congrua motivazione, un collegamento diretto tra la conclusione dei contratti e il complesso dell’opera svolta dagli incaricati, omettendo altresì di considerare se questi avessero o meno svolto un’azione efficiente nella promozione e incremento degli affari della società).
Cass. civ. n. 12756/2003
Al fine di distinguere tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di agenzia deve considerarsi che elementi peculiari di quest’ultimo sono rappresentati dall’organizzazione, da parte dell’agente, di una struttura imprenditoriale, anche a livello soltanto embrionale, e dall’assunzione da parte dello stesso (e non già del preponente) del rischio per l’attività promozionale svolta, che si manifesta nell’autonomia dell’agente nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto secondo il disposto dell’art. 1746 cod. civ delle istruzioni ricevute dal preponente, ancorché con la predeterminazione solo indicativa degli itinerari, mensili o settimanali, da percorrere ovvero del numero dei clienti da visitare, e dell’obbligo di giornaliera informazione relativa.
Cass. civ. n. 11794/2003
Ai fini della qualificabilità di un rapporto come contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1742 c.c., non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell’agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti sia con la loro ricerca attiva attraverso visite personali sia a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, ed anche mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente, in quanto anche attraverso la vendita può esser diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, dandosi impulso ed incremento al relativo commercio. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto sussistente un rapporto di agenzia tra il soggetto incaricato di gestire lo spaccio di un consorzio agrario; e il consorzio stesso).
Cass. civ. n. 7087/2002
L’elemento essenziale e caratterizzante del rapporto di agenzia si sostanzia nella realizzazione da parte dell’agente di un’attività economica organizzata, rivolta ad un risultato di lavoro che questi svolge autonomamente nell’interesse, per conto ed eventualmente anche in nome del preponente cui compete il limitato potere di impartire all’agente istruzioni generali di massima, oltre il diritto di pretendere ogni informazione utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, ricadendo il rischio economico e giuridico dell’attività suddetta esclusivamente sull’agente medesimo e differenziandosi perciò tale rapporto da quello di lavoro subordinato, del quale è elemento essenziale la prestazione di energie lavorative con soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e nell’ambito di un’organizzazione di cui il rischio e il risultato fanno capo esclusivamente a quest’ultimo, con conseguente irrilevanza, ai fini della riconduzione di una determinata fattispecie all’uno o all’altro tipo rapporto, di elementi marginali quali l’orario di lavoro e l’appartenenza dei mezzi o strumenti di produzione all’una o all’altra delle parti contraenti.
Cass. civ. n. 11264/2001
Il rapporto di agenzia — che è di natura autonoma — non è incompatibile con la soggezione dell’attività lavorativa dell’agente a direttive e istruzioni nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in relazione alla natura dell’attività ed all’interesse del preponente, né con l’obbligo dell’agente di visitare e di istruire altri collaboratori, né con l’obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall’agente e neppure con l’obbligo di quest’ultimo di riferire quotidianamente al preponente. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia ancorché le clausole del contratto stipulato e le concrete modalità del rapporto avessero evidenziato la presenza delle predette circostanze e, in particolare, che l’agente doveva dar conto giornalmente del lavoro svolto e doveva seguire un itinerario preordinato dalla ditta preponente).
Cass. civ. n. 1078/1999
Mentre l’agente è colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), il procacciatore d’affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell’agente) e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva qualificato quello dedotto in giudizio come rapporto di agenzia, in contrasto con la qualificazione contenuta nella lettera di incarico e al fine di stabilire se il rapporto era ancora in essere al momento della promozione di un determinato affare, perché detto rapporto era stato preordinato alla promozione di una serie indeterminata di possibili affari e non si limitava invece a contemplare occasionali e libere iniziative dell’incaricato).
Cass. civ. n. 5372/1998
Caratteri distintivi del contratto di agenzia nel quale il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente non escluse ex post dalla esiguità del numero degli affari conclusi di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari che ha carattere atipico, anche se per la relativa regolamentazione può farsi ricorso analogico a quella dettata per il contratto di agenzia, salvo che per la disciplina del preavviso che presuppone un incarico stabile e predeterminato si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutta episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Cass. civ. n. 2722/1998
Sulla qualificabilità di un contratto come agenzia a norma dell’art. 1742 c.c. non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell’agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti tanto con la loro ricerca attiva attraverso visite personali ovvero a mezzo delle reti telefoniche o telematiche, quanto mediante la gestione di un punto di vendita delle merci del preponente, nel quale ultimo caso la zona assegnata resta, seppur indirettamente, determinata dalla localizzazione dell’esercizio.
Cass. civ. n. 10130/1995
In tema di contratto di agenzia, l’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del proponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all’art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell’attività esercitata, si concreta in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che ove non abbia svolto tale attività l’agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore.
Cass. civ. n. 84/1993
Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che oggetto del primo è lo svolgimento a favore di un’impresa di un’attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propri dell’agente, che sopporta il rischio del risultato del lavoro e che è legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari; oggetto del secondo è invece la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro la cui organizzazione ed il risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera economico-giuridica dell’imprenditore. In relazione alla qualificazione del rapporto ad opera del giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell’uno o nell’altro schema. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha ravvisato le caratteristiche del lavoro subordinato nell’attività di vendita cosiddetta porta a porta svolta nell’ambito di gruppi di addetti coordinati da un dipendente della società datrice di lavoro, con l’assegnazione quotidiana degli incarichi da svolgere nella giornata e l’obbligo di consegnare ogni giorno un rapporto sull’attività svolta, nonché di giustificare eventuali assenze o ritardi).
Cass. civ. n. 6291/1990
L’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine, e che è configurabile l’obbligo (a carico dell’agente medesimo) allo star del credere. Pertanto, quando l’ausiliare di un’impresa farmaceutica si limita a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente (giacché i farmaci non sono acquistati dagli stessi medici) gli affari del preponente, tale ausiliare, comunque venga definito dalle parti, non è un agente ma un propagandista scientifico, la cui attività può formare oggetto di lavoro subordinato od autonomo, a seconda che siano riscontrabili o no i caratteri della subordinazione.
Cass. civ. n. 696/1988
Con riguardo al contratto di agenzia che secondo la definizione prevista dall’art. 1742 cod. civ., dall’accordo economico collettivo del 1938 e dalla L. 12 marzo 1968 n. 316 (sull’istituzione del ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio) ha ad oggetto l’attività, con carattere di stabilità, dell’agente di promuovere per conto del preponente la conclusione di contratti in una zona determinata, rientrano nella promozione molteplici attività, di impulso e di agevolazione, finalizzate a suscitare, sostenere, incrementare e convogliare verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dall’impresa preponente ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto in termini conformi alle istruzioni eventualmente impartite dal preponente. Nell’ambito di tale attività di impulso la propaganda destinata a persuadere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola dell’esistenza del prodotto ed illustrandone le caratteristiche intrinseche o commerciali pur non potendo di per se sola costituire l’attività tipica dell’agente, integra tuttavia il presupposto della promozione della conclusione dei contratti ove si accompagni ad ulteriori compiti, risultanti dalla disciplina complessiva del rapporto, che evidenziano il ruolo dell’agente quale intermediario tra l’impresa ed i suoi clienti e quale fiduciario cui fa capo l’organizzazione del collocamento dei prodotti del preponente in uno specifico mercato. (Nella specie la S. C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto integrati i presupposti del contratto di agenzia nell’ipotesi in cui un soggetto aveva avuto l’incarico dalla società produttrice di propagandare in una determinata zona le specialità farmaceutiche di quest’ultima presso medici, ospedali e cliniche, di favorire l’incremento delle vendite delle stesse, di visitare i grossisti per accertare che fossero riforniti delle specialità medesime).
Cass. civ. n. 2382/1987
Nel rapporto di agenzia, le prestazioni dell’agente hanno per oggetto l’applicazione, in una zona determinata, di un’attività professionale diretta a promuovere la conclusione di contratti fra il preponente ed i terzi nonché, eventualmente, a concludere tali contratti per conto ed in rappresentanza del preponente. Pertanto, con tale rapporto — cui è connaturale che gli effetti degli affari conclusi per il tramite dell’agente si producano direttamente nei confronti del preponente — è incompatibile la diversa fattispecie in cui un soggetto abbia assunto ed eseguito in prevalenza, oltre ad una secondaria attività di procacciatore di affari, l’obbligo di acquistare e rivendere in proprio nome e per proprio conto i prodotti fornitigli dall’altra parte, atteso che l’agente ha un interesse meramente economico alla conclusione dei contratti che procura al preponente, essendo ad essi commisurata la provvigione, ma non ne è mai parte in senso sostanziale.
Cass. civ. n. 1673/1984
Ai fini della qualificazione di un rapporto come di agenzia, anziché di lavoro subordinato, mentre non è influente la mera definizione giuridica
(nomen iuris) del rapporto indicata dalle parti, per contro è rilevante il richiamo nel relativo contratto (per quanto ivi non previsto) della normativa del codice civile e collettiva in materia di contratto d’agenzia, perché indicativo della concreta disciplina giuridica di tale rapporto, quale voluta dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale.
Cass. civ. n. 35/1984
I1 contratto di agenzia, nella sua tipicità, è destinato ad attuare, con carattere di stabilità (nel senso di un incarico riferito a tutti gli affari possibili con esso previsti), una collaborazione professionale autonoma (promozione, verso corrispettivo, della conclusione di affari tra preponente e terzi nell’ambito di una determinata zona), che si concreta in un risultato posto in essere dall’agente a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dai preponente
Cass. civ. n. 7513/1983
Il contratto di agenzia ha per oggetto il conferimento, a rischio dell’agente, di un’attività economica autonomamente organizzata, rivolta al conseguimento di un risultato di lavoro e vincolata al preponente da uno stabile rapporto di lavorazione; in ciò essenzialmente si differenzia dal contratto di lavoro, il quale ha ad oggetto la prestazione di un’energia lavorativa in regime di subordinazione e nell’ambito di un’organizzazione il cui rischio e risultato fanno capo esclusivamente al datore di lavoro. L’esercizio da parte del preponente di un controllo amministrativo e tecnico sull’agente, giustificato dall’obbligo di quest’ultimo di adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute, non altera il rapporto di agenzia, ove non incida sull’indicata autonomia dell’organizzazione professionale dell’agente e sull’assunzione del relativo rischio.
Cass. civ. n. 7006/1983
Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a presidi ed insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l’adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte dei librai, è un rapporto atipico e non inquadrabile nello schema del rapporto di agenzia, ove il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolga neppure attività volta alla conclusione dei contratti ponendosi tale conclusione come un fatto esterno all’attività di propaganda e, per di più, eventuale, bensì limiti la sua attività alla pubblicità e propaganda dei libri.
Cass. civ. n. 5849/1983
Elementi distintivi del contratto di agenzia, insieme con l’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente e con il suo diritto al corrispettivo, sono la continuità (stabilità) del rapporto e la determinazione della sfera territoriale della sua autonoma attività; né la causa tipica di tale contratto viene mutata da prestazioni accessorie poste convenzionalmente a carico dell’agente, poiché nella qualificazione giuridica del rapporto, si deve avere riguardo agli elementi che presentano carattere di prevalenza, con conseguente ripudio di una regolamentazione composita o mista.
Cass. civ. n. 1278/1983
Caratteristica essenziale del rapporto di agenzia è la promozione, verso retribuzione, di contratti per conto del preponente, ossia di negozi che vengono stipulati con i terzi dal preponente medesimo (su cui grava il relativo rischio), direttamente o per il tramite dell’agente, ove questi sia fornito di potere di rappresentanza, mentre la circostanza che l’agente, nel caso in cui si tratti di promozione di vendite di cose mobili, sia incaricato anche della esecuzione del contratto non osta alla configurabilità del rapporto di agenzia, la quale è invece da escludere nel caso in cui un soggetto venda direttamente beni fornitigli (in esecuzione di un contratto atipico o di somministrazione) da un altro soggetto, lucrando la differenza tra il prezzo pagato al fornitore e quello ricavato dalle vendite concluse con i terzi.
Cass. civ. n. 873/1983
Il contratto di lavoro subordinato si distingue dal contratto di agenzia per l’assenza in quest’ultimo rispetto al primo degli elementi della subordinazione e dell’inserimento del prestatore dell’attività di lavoro nell’organizzazione produttiva ed, inoltre, per l’assunzione del rischio del risultato utile della propria attività di lavoro da parte dell’agente, rischio che è invece assente nella prestazione di lavoro subordinato, mentre l’elemento costituito dall’obbligo di dare esecuzione alle «istruzioni ricevute», nel contratto di agenzia (art. 1746 c.c.) o alle «disposizioni per l’esecuzione del lavoro», nel contratto di lavoro (art. 2104 c.c.) è sostanzialmente comune nei due rapporti, in quanto lo sviluppo delle tecniche di mercato hanno finito col determinare una sempre maggiore ingerenza del preponente sulle modalità di esecuzione della prestazione dell’agente, attenuando l’autonomia di quest’ultimo. Sono pur sempre individuabili gli elementi essenziali del rapporto di agenzia (risultato e rischio) quando l’agente abbia accettato, nella promozione di contratti per conto del preponente, di essere retribuito a provvigione, mediante acconti soggetti a conguagli semestrali in correlazione agli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, di rispondere dello «star del credere», che lo coinvolge nelle perdite relative agli affari fatti concludere, di assumersi le spese necessarie allo svolgimento della propria attività, anche qualora il risultato sia prevalentemente frutto dell’attività personale dell’obbligato o l’organizzazione dei mezzi necessari sia ridotta al minimo, potendosi esplicare nella mera adozione di metodi di lavoro idonei all’utilizzazione più proficua della propria attività lavorativa.
Cass. civ. n. 6389/1982
Ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è sufficiente che la prestazione lavorativa si svolga con inserimento nell’altrui attività produttiva, potendo uno stabile collegamento fra l’una o l’altra ravvisarsi anche nel caso di collaboratori autonomi dell’imprenditore, quali gli agenti di commercio ed è, invece, necessario che tale organico inserimento nell’impresa del datore di lavoro si svolga attraverso il contestuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo ed organizzativo di quest’ultimo e cioè con i connotati propri della subordinazione. (Nella specie, affermando questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano escluso la sussistenza di un rapporto di agenzia e ritenuto quella di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di un lavoratore che, oltre a compiti di personale promozione delle vendite, ne esercitava altri, preminenti, di scelta, selezione, direzione e coordinamento di produttori, percependo anche una percentuale sulle vendite da costoro realizzate, senza verificare se la collaborazione così prestata e retribuita si fosse svolta con il menzionato carattere di subordinazione.
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