Cass. civ. n. 1278 del 19 febbraio 1983
Testo massima n. 1
Caratteristica essenziale del rapporto di agenzia è la promozione, verso retribuzione, di contratti per conto del preponente, ossia di negozi che vengono stipulati con i terzi dal preponente medesimo (su cui grava il relativo rischio), direttamente o per il tramite dell'agente, ove questi sia fornito di potere di rappresentanza, mentre la circostanza che l'agente, nel caso in cui si tratti di promozione di vendite di cose mobili, sia incaricato anche della esecuzione del contratto non osta alla configurabilità del rapporto di agenzia, la quale è invece da escludere nel caso in cui un soggetto venda direttamente beni fornitigli (in esecuzione di un contratto atipico o di somministrazione) da un altro soggetto, lucrando la differenza tra il prezzo pagato al fornitore e quello ricavato dalle vendite concluse con i terzi.