Cass. civ. n. 1673 del 10 marzo 1984
Testo massima n. 1
Ai fini della qualificazione di un rapporto come di agenzia, anziché di lavoro subordinato, mentre non è influente la mera definizione giuridica (nomen iuris) del rapporto indicata dalle parti, per contro è rilevante il richiamo nel relativo contratto (per quanto ivi non previsto) della normativa del codice civile e collettiva in materia di contratto d'agenzia, perché indicativo della concreta disciplina giuridica di tale rapporto, quale voluta dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.