14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7006 del 23 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a presidi ed insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l’adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte dei librai, è un rapporto atipico e non inquadrabile nello schema del rapporto di agenzia, ove il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolga neppure attività volta alla conclusione dei contratti ponendosi tale conclusione come un fatto esterno all’attività di propaganda e, per di più, eventuale, bensì limiti la sua attività alla pubblicità e propaganda dei libri.
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