14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1078 del 8 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Mentre l’agente è colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra [ preponente o mandante ] la conclusione di contratti in una zona determinata [ art. 1742 c.c. ], il procacciatore d’affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità [ a differenza dell’agente ] e in via del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia. [ Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva qualificato quello dedotto in giudizio come rapporto di agenzia, in contrasto con la qualificazione contenuta nella lettera di incarico e al fine di stabilire se il rapporto era ancora in essere al momento della promozione di un determinato affare, perché detto rapporto era stato preordinato alla promozione di una serie indeterminata di possibili affari e non si limitava invece a contemplare occasionali e libere iniziative dell’incaricato ].
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