Cass. civ. n. 10130 del 25 settembre 1995

Testo massima n. 1


In tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del proponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'art. 1176 c.c., usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si concreta in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che ove non abbia svolto tale attività l'agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti di notevole entità e perfino se abbia raggiunto il volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore.

Normativa correlata