14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 84 del 8 gennaio 1993
Testo massima n. 1
Il criterio distintivo fondamentale tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che oggetto del primo è lo svolgimento a favore di un’impresa di un’attività economica esercitata con organizzazione di mezzi propri dell’agente, che sopporta il rischio del risultato del lavoro e che è legato da un semplice rapporto di collaborazione verso il preponente al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari; oggetto del secondo è invece la prestazione, in regime di subordinazione, di energie di lavoro la cui organizzazione ed il risultato e rischio rientrano esclusivamente nella sfera economico-giuridica dell’imprenditore. In relazione alla qualificazione del rapporto ad opera del giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali applicati, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell’uno o nell’altro schema. [ Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha ravvisato le caratteristiche del lavoro subordinato nell’attività di vendita cosiddetta porta a porta svolta nell’ambito di gruppi di addetti coordinati da un dipendente della società datrice di lavoro, con l’assegnazione quotidiana degli incarichi da svolgere nella giornata e l’obbligo di consegnare ogni giorno un rapporto sull’attività svolta, nonché di giustificare eventuali assenze o ritardi ].
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