14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 873 del 1 febbraio 1983
Testo massima n. 1
Il contratto di lavoro subordinato si distingue dal contratto di agenzia per l’assenza in quest’ultimo rispetto al primo degli elementi della subordinazione e dell’inserimento del prestatore dell’attività di lavoro nell’organizzazione produttiva ed, inoltre, per l’assunzione del rischio del risultato utile della propria attività di lavoro da parte dell’agente, rischio che è invece assente nella prestazione di lavoro subordinato, mentre l’elemento costituito dall’obbligo di dare esecuzione alle «istruzioni ricevute», nel contratto di agenzia [ art. 1746 c.c. ] o alle «disposizioni per l’esecuzione del lavoro», nel contratto di lavoro [ art. 2104 c.c. ] è sostanzialmente comune nei due rapporti, in quanto lo sviluppo delle tecniche di mercato hanno finito col determinare una sempre maggiore ingerenza del preponente sulle modalità di esecuzione della prestazione dell’agente, attenuando l’autonomia di quest’ultimo.
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Testo massima n. 2
Sono pur sempre individuabili gli elementi essenziali del rapporto di agenzia [ risultato e rischio ] quando l’agente abbia accettato, nella promozione di contratti per conto del preponente, di essere retribuito a provvigione, mediante acconti soggetti a conguagli semestrali in correlazione agli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, di rispondere dello «star del credere», che lo coinvolge nelle perdite relative agli affari fatti concludere, di assumersi le spese necessarie allo svolgimento della propria attività, anche qualora il risultato sia prevalentemente frutto dell’attività personale dell’obbligato o l’organizzazione dei mezzi necessari sia ridotta al minimo, potendosi esplicare nella mera adozione di metodi di lavoro idonei all’utilizzazione più proficua della propria attività lavorativa.
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