Art. 1741 – Codice civile – Spedizioniere vettore

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto [1678] in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26504/2022

Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).

Cass. civ. n. 14089/2014

Lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che non può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Cass. civ. n. 3468/1999

L'art. 1741 c.c. non sottrae lo spedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gli riconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto.

Cass. civ. n. 7556/1997

Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere con altri in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, il contratto di trasporto, acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che esso assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri altrui, versò un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che, al fine di escludere la ricorrenza della fattispecie di cui al citato art. 1741 c.c., il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il mancato rilascio da parte dello spedizioniere di documenti di trasporto, atteso che il rilascio degli stessi, sebbene non essenziale al perfezionamento del relativo contratto, è tuttavia elemento significativo della sua conclusione, e che altrettanto corretta fosse la ritenuta compatibilità della previsione di un compenso forfettario per lo spedizioniere con la fattispecie della spedizione pura, attesa la possibilità offerta dall'art. 1740 c.c. di convenire preventivamente in una somma unitaria globale il rimborso delle spese e i compensi spettanti allo spedizioniere, comprensivi della provvigione).

Cass. civ. n. 7795/1986

La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall'art. 1741 c.c., è ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l'esecuzione del trasporto.