10 Gen Art. 1741 — Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto [ 1678 ] in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3468/1999
L’art. 1741 c.c. non sottrae lo spedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gli riconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto.
Cass. civ. n. 7556/1997
Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere con altri in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l’incarico, il contratto di trasporto, acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell’art. 1741 c.c., è necessario che esso assuma l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri altrui, versò un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell’operazione complessiva. L’accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un’indagine circa il contenuto dell’intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che, al fine di escludere la ricorrenza della fattispecie di cui al citato art. 1741 c.c., il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il mancato rilascio da parte dello spedizioniere di documenti di trasporto, atteso che il rilascio degli stessi, sebbene non essenziale al perfezionamento del relativo contratto, è tuttavia elemento significativo della sua conclusione, e che altrettanto corretta fosse la ritenuta compatibilità della previsione di un compenso forfettario per lo spedizioniere con la fattispecie della spedizione pura, attesa la possibilità offerta dall’art. 1740 c.c. di convenire preventivamente in una somma unitaria globale il rimborso delle spese e i compensi spettanti allo spedizioniere, comprensivi della provvigione).
Cass. civ. n. 7795/1986
La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall’art. 1741 c.c., è ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l’unitaria obbligazione dell’esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l’esecuzione del trasporto.
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