14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1824 del 28 gennaio 2013
Testo massima n. 1
La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta “ad probationem” con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale [ salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento ] e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l’esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale [ o per prestazioni ] al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un’interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole.
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