14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2382 del 6 marzo 1987
Testo massima n. 1
Nel rapporto di agenzia, le prestazioni dell’agente hanno per oggetto l’applicazione, in una zona determinata, di un’attività professionale diretta a promuovere la conclusione di contratti fra il preponente ed i terzi nonché, eventualmente, a concludere tali contratti per conto ed in rappresentanza del preponente. Pertanto, con tale rapporto — cui è connaturale che gli effetti degli affari conclusi per il tramite dell’agente si producano direttamente nei confronti del preponente — è incompatibile la diversa fattispecie in cui un soggetto abbia assunto ed eseguito in prevalenza, oltre ad una secondaria attività di procacciatore di affari, l’obbligo di acquistare e rivendere in proprio nome e per proprio conto i prodotti fornitigli dall’altra parte, atteso che l’agente ha un interesse meramente economico alla conclusione dei contratti che procura al preponente, essendo ad essi commisurata la provvigione, ma non ne è mai parte in senso sostanziale.
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