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Art. 56 — Delitto tentato

Art. 56 — Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica [ 48 ].

Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [ 62 n. 6 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 50079/2017

Nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l’evento. (Fattispecie in tema di tentato furto in appartamento, in cui le imputate si erano introdotte nell’abitazione dopo aver effranto la serratura della porta d’ingresso, poi fuggendo via senza sottrarre nulla, in relazione alla quale la Corte ha escluso, in applicazione del principio, il rilievo dell’intervento della persona offesa nel decorso causale).

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Cass. pen. n. 18981/2017

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nella condotta degli imputati che – progettato il rapimento di un ex-complice, reclutati gli uomini e predisposti i mezzi necessari – si erano appostati presso la sua abitazione, a bordo di un’autovettura, muniti di fascette e di una pistola, in attesa che se ne allontanasse, senza riuscire a prelevarlo perché la vittima, invece di usare il ciclomotore che sarebbe stato bloccato con un finto incidente, aveva usato un’autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del “commando”operativo).

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Cass. pen. n. 18322/2017

Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento. (Fattispecie di tentato furto in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti dell’imputato che si era introdotto nell’abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell’acquedotto e si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione, essendo già stati posti in essere atti pienamente idonei a compiere il furto).

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Cass. pen. n. 52189/2016

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il duplice tentativo di rapina nella condotta degli imputati che, acquisita la disponibilità di guanti e cappelli, avevano compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente protetti e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, nei pressi della porta di ingresso di una banca e, nell’altro, all’interno, salvo allontanarsi per la percepita presenza della vigilanza).

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Cass. pen. n. 40912/2015

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa alla presenza in ora notturna, all’ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali – alla vista degli agenti – aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico. In applicazione del principio di cui in massima, la S. C. – valorizzando altresì la presenza in zona dell’auto degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal sistema satellitare installato a bordo – ha ritenuto sussistente il concorso nel tentativo di rapina).

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Cass. pen. n. 36726/2015

In tema di tentativo, l’idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l’azione, valutata “ex ante”e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso.

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Cass. pen. n. 24551/2015

Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva).

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Cass. pen. n. 44148/2014

L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l’ipotesi del tentativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione essendo irrilevante la mancanza di ulteriori attività intimidatorie o minacciose successive alla presentazione della denuncia).

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Cass. pen. n. 5504/2014

L’autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato e ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che tra i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., per i quali non opera, ai sensi dell’art. 649, comma terzo, prima parte, cod. pen., la causa di non punibilità prevista da detta disposizione, non rientra l’ipotesi dell’estorsione tentata).

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Cass. pen. n. 3526/2014

La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l’obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa in sede di appello che non aveva motivato in ordine alla specifica questione relativa alla mancata diminuzione di pena per il tentativo proposta dalla difesa dell’imputato).

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Cass. pen. n. 51514/2013

È configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell’evento non per volontaria iniziativa dell’agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell’azione o la rendano vana. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina in un caso in cui l’imputato, dopo essere entrato in un esercizio commerciale con il volto travisato e con un grosso coltello da cucina in mano, intimando ai gestori di consegnargli quanto incassato, si era allontanato avendo verificato che nel registratore di cassa non vi era denaro).

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Cass. pen. n. 32851/2013

In tema di delitto tentato, il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta “ex post”con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il tentato omicidio in ragione della profondità della penetrazione inferta dalla lama del coltello all’addome della vittima, tale da determinare eviscerazione con fuoriuscita alimentare).

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Cass. pen. n. 16612/2013

Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico delitto. (Nella specie la Corte ha ritenuto il tentativo di incendio nella condotta di un soggetto sorpreso mentre era sul punto di attivare, con un accendino, l’innesco da lui preparato onde appiccare un incendio alla vegetazione circostante).

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Cass. pen. n. 24643/2012

In virtù dell’autonomia del delitto tentato, gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato, poiché le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione, ed in difetto di espressa previsione non trovano applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto che tra i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., per i quali, ai sensi dell’art. 649, comma terzo, prima parte, c.p., la causa di non punibilità prevista da detta disposizione non opera, non rientrano le corrispondenti ipotesi tentate).

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Cass. pen. n. 36536/2011

Hanno rilievo, nell’ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l’azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obbiettivo programmato e che l’agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto, e che esso sarà commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente.

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Cass. pen. n. 36422/2011

Ai fini della punibilità del tentativo rileva l’idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonché l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione “ex ante”in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico “discrimen”tra atti preparatori ed atti esecutivi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il tentato omicidio, in ragione non solo della partecipazione dell’imputato a riunioni preparatorie e alla disponibilità di armi ma anche e soprattutto per il passaggio, unitamente ai suoi complici, alla fase attuativa del piano criminoso, mediante l’effettuazione di veri e propri appostamenti, finalizzati al compimento dell’omicidio, poi non realizzato per la rilevata presenza in zona di pattuglie dei carabinieri).

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Cass. pen. n. 21840/2011

Ai fini dell’integrazione del tentativo di reati a sfondo sessuale sono necessarie, sul piano soggettivo, l’intenzione dell’agente di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e, sul piano oggettivo, l’idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale e/o fugace, non indirizzati verso zone c.d. erogene. (Fattispecie di tentativo di atti sessuali con minorenne, avendo il soggetto agente mostrato alla persona offesa infraquattordicenne immagini pedopornografiche ed abbracciato la stessa rivolgendole domande sul suo abbigliamento intimo).

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Cass. pen. n. 20094/2011

Integra il delitto di tentato abuso d’ufficio, e non quello di peculato, la condotta di un ispettore della Polizia di Stato che, utilizzando il “fax”in dotazione dell’ufficio, richieda all’A.C.I. notizie ed informazioni sulle autovetture di lusso immatricolate in una data provincia, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al coniuge, procacciatore d’affari presso un’agenzia di assicurazioni, che avrebbe potuto ottenerle solo previo pagamento (evento non verificatosi per l’intervento dei superiori che avevano intercettato il “fax”).

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Cass. pen. n. 12506/2011

Integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.

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Cass. pen. n. 9276/2011

Integra il tentativo di frode nell’esercizio del commercio l’esposizione sul banco di vendita di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela. (Nella specie il trancio di carne esposto sul banco presentava una data successiva a quella di scadenza originaria, individuata dall’etichetta stampigliata sul vassoio da cui l’alimento era stato prelevato, previo sconfezionamento).

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Cass. pen. n. 4892/2011

Ai fini della determinazione della pena massima per il delitto tentato – per il quale l’art. 56, comma secondo, c.p. stabilisce soltanto la sanzione minima di dodici anni di reclusione qualora per il reato consumato sia prevista la pena dell’ergastolo – si ha riguardo al principio generale, per cui in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile è quella stabilita dall’art. 23 c.p., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni.

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Cass. pen. n. 32742/2010

Ai fini della sussistenza degli estremi della desistenza volontaria di cui all’art. 56, comma terzo, c.p., nella specie con riguardo al reato di tentata estorsione, non è sufficiente, quando l’azione intimidatoria non si realizza in modo continuativo ma attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo, la pura e semplice condotta di inattività dell’agente nei periodi intermedi, richiedendosi che essa si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo.

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Cass. pen. n. 32522/2010

Sussiste il tentativo quando la condotta tipica univocamente diretta alla realizzazione dell’evento sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l’allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l’acquisizione o la possibilità d’uso autonomo del bene oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale.

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Cass. pen. n. 17988/2010

Il tentativo è configurabile anche quando non sia compiuto almeno un frammento della condotta tipica, sempre che gli atti posti in essere siano idonei e inequivocamente diretti alla commissione del delitto.

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Cass. pen. n. 2772/2010

In tema di truffa, integra recesso attivo, e non desistenza, l’adoperarsi fattivamente dell’autore degli artifici e raggiri affinchè il destinatario degli stessi non cada in errore. (Nella fattispecie, relativa al reato commesso da un dipendente ai danni dell’ente pubblico attraverso la falsa attestazione dell’orario lavorativo sul foglio presenze, la Corte ha ritenuto che la successiva correzione inoltrata dal soggetto all’ente medesimo circa la durata effettiva dell’attività prestata integrasse recesso attivo e non desistenza, posto che l’azione doveva considerarsi ormai posta in essere).

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Cass. pen. n. 34242/2009

L’accertamento dell’idoneità e della direzione non equivoca degli atti del tentativo deve essere svolto sulla base di un giudizio “ex ante”che tenga conto delle intrinseche connotazioni dell’atto stesso, e, quindi, della concreta situazione ambientale in cui l’atto è stato posto in essere, nonché della connotazione storica del fatto, delle sue effettive implicazioni con riferimento alla posizione dell’agente e del destinatario della condotta e del suo significato alla luce delle consuetudini locali. (Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata “ex”art. 7 L. 10 luglio 1991 n. 252).

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Cass. pen. n. 11865/2009

L’esimente della desistenza volontaria nel tentativo non richiede un’autentica resipiscenza, potendo essere giustificata da motivi di qualsiasi natura, anche utilitaristici, ma necessita di una deliberazione assunta in piena libertà, indipendentemente da fattori esterni suscettibili di influire sulla determinazione dell’agente. (Nel caso di specie, gli autori di un progetto omicidiario avevano deciso di non portarlo a termine esclusivamente per la situazione di rischio che si era determinata in quanto la madre della vittima designata aveva saputo che quest’ultima si era allontanata con una persona da cui si sarebbe potuto facilmente risalire ai complici. La Corte ha ritenuto che la conoscenza, da parte degli autori dell’iniziativa criminosa, dell’intervento di un fatto concreto, tale da rendere probabile la loro individuazione, costituisse un forte condizionamento esterno idoneo a incidere sulla scelta se proseguire o meno l’azione in corso).

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Cass. pen. n. 11521/2009

Il dolo alternativo, che si ha quando il soggetto agente si rappresenta e vuole indifferentemente due eventi, è compatibile con il tentativo. (Fattispecie relativa ad esplosione di colpi di pistola contro due persone dall’interno dell’abitacolo di un’autovettura).

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Cass. pen. n. 9015/2009

La desistenza volontaria dall’azione prevista dall’art. 56, comma terzo, c.p., presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto. Ne consegue che, qualora tale possibilità non vi sia più, o per la non realizzabilità fisico-materiale della consumazione stessa oppure, sul piano soggettivo, anche soltanto per una non realizzabilità erroneamente ritenuta dal soggetto agente, ricorre, sussistendone i requisiti, l’ipotesi del delitto tentato. (Nella specie è stata esclusa la configurabilità di una desistenza volontaria, sul rilievo che tutti gli elementi acquisiti al processo, comprese le dichiarazioni dell’imputato, lasciavano fondatamente ritenere che quest’ultimo non avesse volontariamente abbandonato l’azione, ma vi fosse stato costretto da una serie di circostanze, tra le quali l’imprevista reazione della vittima e il venir meno della convinzione di poter condurre a termine il disegno omicida).

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Cass. pen. n. 40058/2008

Nel delitto tentato gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del tentativo punibile di omicidio in un caso in cui, essendo stato effettuato un sopralluogo presso l’abitazione della vittima designata ed essendo stato compiuto il furto di un’autovettura destinata ad essere utilizzata per il delitto, era stato rinvenuto un fucile a pompa con relativo munizionamento all’interno della predetta autovettura, parcheggiata nei pressi dell’abitazione di uno degli imputati ).

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Cass. pen. n. 39293/2008

In tema di reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il c.d. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento. Ne consegue che, nel caso di esecuzione monosoggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l’agente abbandoni l’azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata. (Fattispecie in tema di omicidio ).

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Cass. pen. n. 21396/2007

Ai fini dell’individuazione delle fattispecie di reato escluse dall’applicabilità dell’indulto per la presenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in L. n. 203 del 1991, il riferimento normativo contenuto nella L. n. 241 del 2006, che richiama i «reati per cui ricorre la circostanza aggravante in parola» è comprensivo sia dei delitti consumati, che di quelli tentati.

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Cass. pen. n. 18747/2007

In tema di tentativo, ai fini del riconoscimento dell’univocità degli atti, può assumere rilievo, in determinate fattispecie concorsuali (senza per questo assurgere a generale massima di esperienza), l’avvenuta, concreta assunzione, da parte di tutti concorrenti, del ruolo a ciascuno assegnato per la realizzazione del progettato delitto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato configurato il tentativo di rapina in un caso in cui i concorrenti, in numero di quattro, erano giunti, già muniti di pistole, nei pressi di un ufficio postale, dopodiché tre di essi si erano disposti su altrettante autovetture, una delle quali rubata, predisposte per la fuga mentre il quarto si era diretto a piedi verso il predetto ufficio).

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Cass. pen. n. 7702/2007

In tema di tentativo, il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritento che divellere dal muro la grata di protezione di una finestra al fine di introdursi nell’abitazione costituisce atto di per sé capace di produrre l’evento del delitto di furto in abitazione).

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Cass. pen. n. 2631/2007

La disciplina del reato tentato coinvolge tutti gli aspetti della tipicità compresi quelli inerenti alle circostanze: ne consegue che è configurabile, in materia di delitti concernenti gli stupefacenti, l’aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 309 del 1990 allorché vi sia prova che, se l’operazione illecita di traffico di droga fosse riuscita, essa avrebbe riguardato un quantitativo ingente di sostanza.

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Cass. pen. n. 34128/2006

Anche nel delitto tentato, la maggiore o minore gravità del fatto va valutata in relazione al delitto consumato che l’agente mirava a realizzare. (Fattispecie in tema di tentata violenza sessuale, nella quale è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., sul rilievo dell’intensità del dolo e dell’oggettiva gravità della condotta tenuta).

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Cass. pen. n. 24711/2006

La desistenza è un’esimente che esclude «ab extrinseco» ed «ex post» l’antigiuridicità del fatto, sicchè la sua applicabilità presuppone che l’azione sia penalmente rilevante e sia quindi pervenuta alla fase del tentativo punibile.

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Cass. pen. n. 16313/2006

L’estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica, che va verificata in concreto tenuto conto della tipologia dell’aggravante contestata. Così, mentre in alcuni casi è ontologicamente necessario che si sia realizzato l’evento che ne costituisce l’oggetto ovvero che si siano perfezionati i relativi presupposti costitutivi nel frammento di condotta posta in essere dall’agente, in altri non occorre che ciò si verifichi. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose, in relazione al delitto di tentata violazione di domicilio, poiché l’imputato aveva commesso il fatto colpendo con calci e pugni la porta d’ingresso di una abitazione, senza peraltro danneggiarla).

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Cass. pen. n. 5849/2006

In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l’evento voluto non sia comunque realizzato — e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall’intenzionalità diretta —, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo volere dell’autore e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi.

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Cass. pen. n. 17688/2005

Non sussistono gli estremi della desistenza volontaria, di cui all’art. 56, comma terzo, c.p., allorché la rinuncia a portare a termine il furto di un’autovettura sia determinato dalla resistenza opposta dal bloccasterzo, in quanto, in tal caso, la desistenza non è volontaria ma è determinata da fattori esterni.

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Cass. pen. n. 25917/2004

Nel reato di danno a forma libera (nella specie, omicidio) il tentativo si perfeziona con l’attivazione del meccanismo causale capace di produrre salvo l’intervento di fattori esterni — l’evento (cosiddetto tentativo compiuto); sicchè, una volta posta in essere tale condotta, non è più configurabile la desistenza volontaria a norma dell’art. 56, comma terzo, c.p. — che non esime l’agente da pena, ma prende in considerazione solo gli atti già compiuti, se ed in quanto costituiscano diverso reato — mentre non sono esclusi i più limitati effetti della diminuzione di pena prevista dal comma successivo della citata norma qualora sia tenuta una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento.

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Cass. pen. n. 23706/2004

Anche in un’attività preparatoria può ravvisarsi l’ipotesi del tentativo, qualora sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto; in ogni caso, l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio ex ante tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinare la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei, come quelli dipendenti dalle cautele adottate dalla vittima. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il tentativo di omicidio nella condotta degli affiliati ad una associazione camorristica che, allo scopo di eliminare il capo di un clan rivale, avevano predisposto la necessaria organizzazione per l’esecuzione dell’omicidio, individuando un gruppo incaricato di localizzare la vittima designata e di segnalarne la posizione agli esecutori materiali, azione non portata a termine per la mancata individuazione della vittima).

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Cass. pen. n. 40343/2003

Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico delitto. L’idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l’esigenza che l’atto abbia l’oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell’ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all’interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perchè ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l’azione, dotata dei caratteri propri dell’artificio o raggiro – ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione – sia oggettivamente idonea ad attivare l’iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta un idoneo tentativo di truffa la semplice presentazione dei fogli di viaggio e delle ricevute delle spese per i pasti da parte del personale dipendente della Polizia di Stato, volta ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta, alla quale non aveva fatto seguito la relazione favorevole del capo pattuglia).

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Cass. pen. n. 36283/2003

In tema di delitto tentato, i requisiti della univocità e idoneità degli atti non possono essere verificati prendendo in esame l’intenzione eventualmente formulata dall’agente, poichè gli stessi, che attengono alla dimensione materiale del reato, devono essere obiettivamente desumibili dalla condotta posta in essere e dalle relative modalità.

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Cass. pen. n. 35764/2003

La desistenza volontaria, disciplinata dal comma terzo dell’art. 56 c.p., si verifica quando la determinazione dell’agente di interrompere l’azione non subisce l’incidenza di fattori esterni, idonei ad interferire con la scelta adottata. (Fattispecie nella quale la ricorrenza dell’esimente è stata esclusa, a fronte dell’allegata interruzione delle pressioni estorsive già esercitate sulla vittima, avuto riguardo alla cognizione degli agenti di essere stati denunciati ed alla scoperta, da parte di uno tra essi, della presenza di una microspia a bordo della sua autovettura).

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Cass. pen. n. 37562/2001

Il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell’art. 56 c.p., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell’illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo «bifasico», cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la determinazione della pena effettuata dal giudice di merito in una fattispecie relativa a concorso ex art. 81, comma secondo, c.p., di furto aggravato e tentativo di indebita utilizzazione di carta di credito, con riferimento alla quale si era lamentato che, nell’indicazione della pena complessiva, non figurasse la specificazione della base di calcolo per il reato consumato di cui all’art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, sulla quale si sarebbero dovuti applicare la riduzione della pena prevista per il tentativo e, successivamente, l’aumento per la continuazione).

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Cass. pen. n. 1955/2000

In tema di desistenza volontaria del delitto, ai sensi dell’articolo 56, terzo comma, c.p., la volontarietà della desistenza non deve essere intesa come spontaneità, per cui la desistenza non è esclusa dalla valutazione degli svantaggi che deriverebbero dal proseguimento dell’azione criminosa, sempre che la decisione di interromperla non risulti necessaria. Ed invero, la ragione della previsione normativa della disciplina particolare della desistenza volontaria non risiede nella resipiscenza dell’agente, bensì nella sua ridotta capacità criminosa. La Corte ha ritenuto configurabile la desistenza volontaria nella condotta di due rapinatori di una banca che, una volta appresa la circostanza che la chiave della cassaforte era detenuta dal solo direttore il quale non era presente nei locali, si erano allontanati interrompendo l’azione criminosa).

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Cass. pen. n. 385/2000

In tema di elemento psicologico del reato, il dolo alternativo sussiste se l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione dell’elemento oggettivo del reato egli deve prevederli entrambi. Si ha, invece, dolo eventuale allorquando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla. Ne consegue che il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, in quanto è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presuppone il dolo diretto. Al contrario, vi è compatibilità tra tentativo penalmente punibile e dolo alternativo, poiché la sostanziale equivalenza dell’uno e dell’altro evento, che l’agente si rappresenta indifferentemente, entrambi come eziologicamente collegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà comporta che questa forma di dolo è diretta, atteso che ciascuno degli eventi è ugualmente voluto dal reo. (Fattispecie relativa ad esplosione di colpo di fucile contro auto in allontanamento, in procedimento per tentato omicidio, in cui la Corte ha annullato con rinvio non risultando definito il danneggiamento dell’auto e morte dei fuggitivi, si siano prospettati come eventi indifferentemente voluti ovvero il secondo come mera possibile conseguenza del primo).

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Cass. pen. n. 10795/1998

In tema di concorso di persone nel reato, qualora uno dei concorrenti desista dall’azione e gli altri, a loro volta, non compiano alcuna ulteriore attività diretta alla realizzazione dell’evento, deve ritenersi configurabile anche nei loro confronti l’esimente di cui al terzo comma dell’art. 56 c.p.
La desistenza volontaria, prevista dal terzo comma dell’art. 56 c.p., è configurata dal legislatore come un’esimente che esclude ab extrinseco ed ex post l’antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l’azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva negato l’applicazione dell’esimente de qua in quanto l’azione aveva già concretato il delitto nella forma del tentativo).

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Cass. pen. n. 9365/1998

In materia di delitto tentato l’idoneità di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all’art. 56 c.p., consiste nella sua capacità causale e, cioè, nella sua suscettibilità a produrre l’evento che rende consumato il delitto voluto; l’azione è inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste (nella fattispecie: arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell’evento.

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Cass. pen. n. 6880/1998

L’azione posta in essere con accettazione del rischio dell’evento può implicare, per l’autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell’evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l’autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l’evento stesso che vuole; se l’evento, oltre che accettato è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come «eventuale» nel caso di accettazione del rischio, e come «diretto» negli altri casi, con l’ulteriore precisazione che, se l’evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo «intenzionale». (Nel caso di specie si è ritenuta la sussistenza del dolo diretto del reato di tentato omicidio nell’azione del soggetto che, subito dopo la consumazione di una rapina, aveva esploso un colpo di pistola a bruciapelo, all’altezza del torace, contro persona che tentava di disarmarlo, senza conseguenze mortali, non potendosi comunque ritenere che, in relazione alle modalità della condotta e al mezzo usato, l’autore non si fosse rappresentato l’evento morte).

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Cass. pen. n. 2587/1998

Ai fini della ravvisabilità del tentativo, i requisiti della idoneità e della univocità degli atti devono potersi rilevare obiettivamente dalla condotta degli agenti e dalle modalità degli atti da loro posti in essere, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento alle intenzioni, dagli stessi eventualmente formulate. Ne consegue che al giudice non è consentito di conferire idoneità e univocità di direzione ad atti che, di per sè stessi, non sono né idonei né univoci, attraverso il riferimento ai propositi interni degli agenti, dei quali non si abbia conoscenza attraverso dati obiettivamente rilevabili, ma che siano conosciuti soltanto attraverso le ammissioni degli imputati. Diversamente operando, si finirebbe inevitabilmente per conferire rilievo penale ad atti di volizione interna che possono essere valutati soltanto ai fini dell’esistenza dell’elemento psicologico, ma non anche ai fini della ravvisabilità dell’elemento materiale del reato. (Nella specie, relativa a tentata rapina, gli imputati si sono limitati ad ispezionare la villa dall’esterno senza porre in essere alcuna altra attività concreta diretta ad introdurvisi).

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Cass. pen. n. 1296/1998

In tema di tentativo, nell’ipotesi di reato plurisoggettivo il concorrente che intenda essere scriminato per desistenza dall’azione ai sensi del terzo comma dell’art. 56 c.p. deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o quanto meno instaurare un processo causale che elimini le conseguenze del suo apporto, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri.

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Cass. pen. n. 6532/1998

Nel vigente ordinamento penale l’ammissibilità del tentativo punibile è esclusa soltanto con riguardo a tre categorie di reati: a) i reati contravvenzionali, riferendosi l’art. 56 c.p. solo ai “delitti”; b) i reati c.d. a consumazione anticipata, nei quali, consistendo la condotta tipica nel compiere atti o usare mezzi diretti all’offesa del bene giuridico, ciò che costituisce il minimum per l’esistenza del tentativo dà già luogo a consumazione; c) i reati colposi, mancando in essi l’intenzione (senza la quale il tentativo non può esistere), di realizzare l’evento previsto dalla norma incriminatrice. Ne consegue che è giuridicamente configurabile il tentativo anche per i delitti c.d. “unisussistenti”, cioé quelli che unico actu perficiuntur, con la sola avvertenza che non può trattarsi di tentativo “incompiuto”, postulando questo l’interruzione dell’attività esecutiva volta alla realizzazione dell’evento, ma deve necessariamente trattarsi di tentativo “compiuto” in cui, nonostante l’esaurimento di detta attività, l’evento non si verifica. È compito del giudice di merito riscontrare la sussistenza o meno, in concreto, di tale ipotesi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C., risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto, con riguardo al delitto di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento da parte di chi non ne sia titolare, previsto dall’art. 12, prima parte, del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito, con modificazioni, in L. 5 luglio 1991 n. 197, che correttamente fosse stato qualificato, da uno dei due giudici in conflitto, come reato consumato e non come tentativo il fatto attribuito all’imputato, consistente nell’aver questi consegnato all’addetto alla riscossione del pedaggio autostradale una tessera “viacard” di cui non era titolare, costituendo già tale condotta una “utilizzazione” indebita del documento).

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Cass. pen. n. 5037/1997

La desistenza volontaria — disciplinata dall’art. 56, comma terzo, c.p. — è una esimente di carattere speciale che trova fondamento nella considerazione utilitaristica di politica criminale secondo cui è opportuno mandare impunito il colpevole di un reato tentato per incentivare l’abbandono di iniziative criminose, ovvero, nell’ambito della prevenzione speciale, sulla considerazione che l’agente, il quale volontariamente desiste, dimostra di possedere una ridotta volontà criminale. Di conseguenza, pur se non è necessario che si identifichi con la spontaneità, la desistenza deve essere deliberata in una situazione di libertà interiore indipendente da fattori esterni che influiscano sulla volontà dell’agente menomandone la libera determinazione.

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Cass. pen. n. 5531/1996

Agli effetti dell’applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell’ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall’art. 56, comma secondo, c.p., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall’art. 23, comma primo, stesso codice. (Fattispecie relativa a pretesa decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare per tentato omicidio pluriaggravato, in relazione al quale la Suprema Corte ha escluso la rilevanza delle aggravanti non ad effetto speciale, né comportanti una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, ma ha ritenuto doversi far riferimento non alla pena edittale minima per il tentativo di delitto punito con l’ergastolo, bensì alla pena edittale massima, da individuare a norma dell’art. 23, comma primo, c.p.).

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Cass. pen. n. 832/1996

Il delitto tentato è incompatibile con il dolo eventuale, nel quale la rappresentazione dell’agente investe il reato solo come possibile conseguenza di una condotta diretta ad altro.

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Cass. pen. n. 9273/1995

L’idoneità degli atti, richiesta per la punibilità del tentativo, deve essere valutata con giudizio ex ante e in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive della singola fattispecie, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.

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Cass. pen. n. 295/1995

Gli elementi caratterizzanti il delitto tentato, e cioè l’idoneità e l’univocità dell’azione, sono riscontrabili anche negli atti cosiddetti preparatori, cioè anteriori all’inizio dell’esecuzione, quando questi siano potenzialmente idonei a produrre l’evento e contemporaneamente rivelino in modo non equivoco l’intenzione di commettere il delitto. (Fattispecie — in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo di truffa — relativa al possesso, da parte di alcune guardie giurate, nel corso del servizio notturno di vigilanza, di chiavi atte ad aprire i congegni ad orologeria predisposti per il controllo periodico, sì da far apparire, con la loro manomissione, che tali controlli fossero effettuati nelle ore stabilite).

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Cass. pen. n. 7937/1995

In tema di delitto tentato la desistenza volontaria ha natura di esimente; pertanto la riconducibilità alla volontà dell’agente e non a fattori esterni del mancato compimento dell’azione o del mancato avverarsi dell’evento, qualora non risulti chiaramente agli atti, va dimostrata da chi la invoca.

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Cass. pen. n. 7317/1995

In tema di tentativo gli atti devono essere ritenuti idonei ogniqualvolta gli stessi — con un giudizio effettuato ex ante — siano adeguati in concreto al raggiungimento dello scopo, tenuto conto del contesto delle circostanze in cui opera l’agente. (Nella fattispecie era stata formulata a carico dell’imputato l’accusa di tentato omicidio e la Suprema Corte ha ritenuto corrette le motivazioni dei giudici di merito i quali avevano desunto la volontà omicidiaria dell’imputato — oltre che dalle circostanze di tempo e di luogo dell’azione — in particolare dalla reiterazione dell’azione stessa consistita nell’aver stretto con le mani in modo prolungato il collo della vittima fino a determinare la perdita dei sensi per ben due volte, adoperando guanti per non lasciare tracce).

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Cass. pen. n. 1639/1995

Nel delitto tentato il dolo deve essere diretto, in quanto soltanto da tale specie di elemento psicologico, non realizzandosi alcun evento, è possibile dedurre l’inequivoca direzione degli atti concretizzati dall’agente verso l’evento non realizzatosi per cause indipendenti dal suo comportamento, così come espressamente voluto dal legislatore con l’espressione «diretti in modo non equivoco a commettere un delitto» usata nel primo comma dell’art. 56 c.p. per qualificare gli atti, già di per sè idonei, posti in essere dall’agente del delitto tentato.

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Cass. pen. n. 5480/1993

In presenza di un delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo «bifasico», ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. L’inosservanza di tali limiti comporta violazione di legge. (Fattispecie nella quale i giudici di merito avevano ridotto di un sesto la pena base, fissata in relazione al delitto consumato).

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Cass. pen. n. 5342/1993

Il dolo alternativo è compatibile con il delitto tentato, giacché in tale forma di dolo l’agente si rappresenta e vuole indifferentemente l’uno o l’altro dei due eventi casualmente ricollegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà. Invero, poiché l’art. 43 c.p. afferma che il delitto è doloso allorché l’evento è preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione, nell’ambito della condotta dolosa rientra non solo l’evento direttamente perseguito, ma anche quello che, senza costituire l’unico obiettivo della condotta, venga dall’agente posto in correlazione causale con la propria azione.

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Cass. pen. n. 9887/1992

Il dolo eventuale è incompatibile con la direzione non equivoca degli atti compiuti e pertanto perché possa aversi tentativo possibile è necessario dimostrare la sussistenza del dolo diretto, od intenzionale, in relazione all’elemento della direzione non equivoca verso un dato evento preso in considerazione dalla norma incriminatrice specifica.

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Cass. pen. n. 8148/1992

In tema di ipotesi attenuata prevista dall’art. 56, terzo comma, c.p., si ha recesso volontario dall’azione delittuosa quando la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori di cause estranee alla volontà dell’agente che abbiano reso irrealizzabile la prosecuzione dell’attività diretta alla attuazione del fine antigiuridico, e cioè quando l’interruzione sia stata volontaria (anche se non spontanea) e non imposta da fattori esterni.

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Cass. pen. n. 8031/1992

La desistenza volontaria si differenzia dal recesso attivo in quanto la prima interviene quando s’interrompe l’attività esecutiva, mentre il secondo è ravvisabile quando l’attività esecutiva è compiutamente esaurita e manca solo che l’evento si realizzi. (Fattispecie relativa a ritenuta desistenza volontaria e non recesso attivo del tentativo di estorsione come ritenuto dal giudice d’appello, poiché l’evento si sarebbe potuto realizzare solo se l’agente si fosse presentato per ricevere la somma minacciosamente richiesta in momento anteriore a quello fissato per la materiale consegna).

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Cass. pen. n. 7938/1992

Al fine di una corretta applicazione dell’art. 56 c.p., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione, sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del bene protetto. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che possa validamente configurarsi il tentativo di omicidio sotto il profilo del cosiddetto «dolo eventuale»).

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Cass. pen. n. 6921/1992

Il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo. Invero quando l’evento voluto non sia comunque realizzato – e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall’intenzionalità diretta – la valutazione del dolo deve aver luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo volere dell’autore, e cioè della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentita soltanto nel caso di evento materialmente verificatosi. Ciò trova riscontro nella lettera della legge che stabilisce l’estremo dell’inequivoca direzione degli atti idonei, certamente concernente l’oggettività del comportamento materiale, e cioè il dato estrinseco dell’azione, manifestante ex se l’intenzione dell’agente, ma che va anche correlato ad un preciso atteggiamento interno (la direzione degli atti idonei), necessariamente consistente nella certa volontà di conseguire un prefisso risultato delittuoso, verso cui appunto l’azione è indirizzata secondo inequivoca finalizzazione.

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Cass. pen. n. 7513/1991

La desistenza postula che l’agente abbandoni l’azione criminosa prima che questa sia portata a compimento e, cioè, prima che egli realizzi compiutamente l’azione tipica della fattispecie incriminatrice, se trattasi di reati cosiddetti a forma vincolata, o che egli impedisca, avendone ancora il dominio, che l’azione sia completamente realizzata quando il delitto è causalmente orientato o a forma libera. Tale criterio, valido nell’ipotesi di esecuzione monosoggettiva del delitto, non vale peraltro allorché l’imputato che abbandona l’azione criminosa concorra con altri alla commissione del delitto; in tal caso, infatti, il semplice abbandono o l’interruzione dell’azione criminosa, non basta perché si abbia desistenza, occorrendo un quid pluris. Detto quid pluris, tuttavia, non consiste nella necessità che il partecipe interrompa l’azione collettiva – come pur ritenuto da una concezione che sfocia in una interpretazione riduttiva del dettato normativo, in contrasto con la lettera dello stesso e la ratio dell’istituto (che tende a stimolare ed a favorire l’abbandono o il recesso dall’azione criminosa, da chiunque o comunque intrapresa) – dovendosi invece ritenere che il concorrente, per beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 56, comma terzo, c.p., oltre ad abbandonare l’azione criminosa, debba altresì annullare il contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, ed eliminare le conseguenze della sua azione che fino a quel momento si sono prodotte.

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Cass. pen. n. 3493/1991

Il delitto tentato è una fattispecie di reato autonomo che la legge (art. 56 c.p.) ha disciplinato autonomamente, definendola come condotta (compiuta o non) univocamente diretta alla realizzazione dell’evento. Ne consegue che l’elemento soggettivo può assumere soltanto qualificazione di dolo diretto.

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Cass. pen. n. 344/1991

L’elemento soggettivo si atteggia in maniera profondamente diversa a secondo che si tratti di delitto consumato o di delitto tentato e mentre, nel primo, l’evento prevedibile verificatosi, di cui si accetta il rischio, va posto a carico dell’autore del fatto anche se non voluto (dolo eventuale), nella ipotesi di delitto tentato la univocità della condotta, richiesta dalla norma dell’art. 56 c.p., implica che all’agente può essere attribuito solo l’evento che debba considerarsi essere stato previsto e voluto (dolo alternativo).

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Cass. pen. n. 12665/1990

In tema di computabilità fra delitto tentato e dolo eventuale è erroneo il richiamo al principio dell’equiparazione, sul piano dell’imputazione alla volontà dell’agente, di tutte le possibili finalità che la condotta può realizzare, senza operare differenza fra il fine principale e quelli collaterali e subordinati e senza escludere quelli la cui realizzazione è soltanto un rischio, cioè una conseguenza non voluta. Infatti, la teoria dell’equiparazione, sul piano finalistico, di tutti i possibili risultati della condotta dell’agente, indipendentemente da ogni valutazione circa il grado di univocità degli atti in cui la condotta si è estrinsecata in relazione al fine perseguito dall’agente, quale desumibile dal complesso delle prove, finisce con il risolversi nella punizione della volontà delittuosa in quanto tale, e non in quanto giunta a concreta realizzazione. La norma di cui all’art. 56 c.p. impone all’interprete di ricostruire sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente, quale emerge dalle modalità di estrinsecazione della condotta dello stesso, allo scopo d’accertare quale sia stato il risultato dal medesimo avuto di mira e rendere in tal modo possibile l’individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli altri eventi, oltre quello in tal modo definito sulla base dell’univocità degli atti posti in essere dall’agente, ancorché in probabile o, peggio, meramente possibile relazione causale con la condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione sono destinati a trovare collocazione al di fuori della sfera applicativa della norma che punisce il tentativo e ad acquistare giuridico rilievo nella sola ipotesi che il bene giuridico protetto subisca effettiva lesione, non anche quando sia semplicemente esposto a pericolo. In conseguenza il dolo eventuale deve considerarsi incompatibile con il delitto tentato.

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Cass. pen. n. 12664/1990

L’art. 56 c.p. costituisce norma di confine di una concezione del diritto penale che ripudia la punizione della volontà delittuosa in quanto tale, se non estrinsecata in comportamenti lesivi. Detta norma impone all’interprete di ricostruire, sulla base delle prove disponibili, quale fosse la direzione teleologica della volontà dell’agente, come emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta, allo scopo di accertare quale fosse il risultato avuto di mira. Tutti gli altri eventi, in probabile o meramente possibile relazione causale con la detta condotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione, sono destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma che punisce il tentativo, per acquistare rilievo solo nel caso in cui si verifichi un’effettiva lesione del bene giuridico tutelato ed il soggetto agente si sia rappresentato, accettando il rischio relativo, tale conseguenza della propria condotta. Ne deriva che il dolo eventuale deve ritenersi incompatibile con il delitto tentato.

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Cass. pen. n. 9844/1990

Il delitto tentato non può prescindere dal dolo diretto, onde esso non è punibile a titolo di dolo eventuale. Infatti se può affermarsi che il requisito dell’idoneità degli atti è compatibile con il dolo eventuale, non può ravvisarsi tale compatibilità anche in riferimento al requisito della inequivocità degli atti, essendo questo requisito del tutto inconciliabile con lo stato di dubbio.

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Cass. pen. n. 9841/1990

La figura tipica del tentativo non consente l’applicazione della forma particolare di dolo denominata eventuale ed individuata nella previsione e nell’accettazione del rischio dell’evento, che peraltro non è oggetto della volontà diretta dell’agente, finalizzata ad altro.

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Cass. pen. n. 5401/1990

Il dolo eventuale è compatibile con il delitto tentato.

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Cass. pen. n. 5379/1990

Il dolo eventuale non è configurabile nel delitto tentato.

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Cass. pen. n. 3692/1990

Il tentativo è reato autonomo rispetto a quello consumato, ma è pur sempre ad esso collegato strutturalmente e ideologicamente, sicché vanno applicate le aggravanti che trovano ragione attraverso la valutazione dell’idoneità degli atti e dei mezzi, valutazione che permette di individuare, unitamente al proposito criminoso, le modalità dell’azione per realizzarlo.

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Cass. pen. n. 4098/1989

La norma dell’art. 56 c.p. non fa esclusivo riferimento alla figura tipica del reato, ma anche a quella del reato circostanziato, per cui l’estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta un problema di semplice compatibilità logico-giuridica che non tocca il principio della legalità. Infatti, ai fini della configurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio dell’idoneità e dell’univocità degli atti e dei mezzi che possono indicare un proposito criminoso riferibile a un delitto aggravato, acquistano rilevanza e sono compatibili — e, dunque, estensibili al tentativo — tutte le circostanze, aggravanti o attenuanti, che attengono ai fini dell’azione criminosa.

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Cass. pen. n. 5717/1988

La possibilità che nel delitto tentato siano applicabili circostanze non compiutamente realizzate trova limite e condizione nella certezza che l’iter consumativo del reato avrebbe realizzato gli elementi integrativi delle circostanze. Nel caso di tentate lesioni tale certezza non sussiste con riferimento all’aggravante di cui all’art. 583, secondo comma n. 4, c.p., in quanto il giudice, in mancanza del dato di valutazione costituito dalle caratteristiche delle lesioni, non può supporre che queste avrebbero potuto assumere le dimensioni dello sfregio.

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