14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6921 del 11 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo. Invero quando l’evento voluto non sia comunque realizzato – e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall’intenzionalità diretta – la valutazione del dolo deve aver luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo volere dell’autore, e cioè della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentita soltanto nel caso di evento materialmente verificatosi. Ciò trova riscontro nella lettera della legge che stabilisce l’estremo dell’inequivoca direzione degli atti idonei, certamente concernente l’oggettività del comportamento materiale, e cioè il dato estrinseco dell’azione, manifestante ex se l’intenzione dell’agente, ma che va anche correlato ad un preciso atteggiamento interno [ la direzione degli atti idonei ], necessariamente consistente nella certa volontà di conseguire un prefisso risultato delittuoso, verso cui appunto l’azione è indirizzata secondo inequivoca finalizzazione.
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