14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16612 del 12 aprile 2013
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico delitto. [ Nella specie la Corte ha ritenuto il tentativo di incendio nella condotta di un soggetto sorpreso mentre era sul punto di attivare, con un accendino, l’innesco da lui preparato onde appiccare un incendio alla vegetazione circostante ].
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Testo massima n. 1
Nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall’art. 423 c.p., è applicabile quest’ultima norma e non l’art. 424 c.p., nel quale l’incendio è contemplato come evento che esula dall’intenzione dell’agente.
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