14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5480 del 31 maggio 1993
Testo massima n. 1
In presenza di un delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo «bifasico», ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. L’inosservanza di tali limiti comporta violazione di legge. [ Fattispecie nella quale i giudici di merito avevano ridotto di un sesto la pena base, fissata in relazione al delitto consumato ].
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