14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7937 del 18 luglio 1995
Testo massima n. 1
In tema di delitto tentato la desistenza volontaria ha natura di esimente; pertanto la riconducibilità alla volontà dell’agente e non a fattori esterni del mancato compimento dell’azione o del mancato avverarsi dell’evento, qualora non risulti chiaramente agli atti, va dimostrata da chi la invoca.
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Testo massima n. 2
Qualora le trascrizioni relative ad intercettazioni telefoniche siano state ritualmente acquisite nel corso del dibattimento e prima dell’inizio della discussione, l’interruzione di quest’ultima operata al fine di acquisire – su istanza del P.M. ed a seguito dell’eccezione difensiva secondo cui le trascrizioni stesse sarebbero state effettuate dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari – le richieste di proroga dei suddetti termini ed i relativi provvedimenti del Gip, non comporta acquisizione di una prova, ma attività di controllo circa l’utilizzabilità della stessa: attività che l’art. 191 c.p.p., prevede a carico del giudice in ogni stato e grado del procedimento. In tale situazione non si impone la lettura ex art. 511 c.p.p., delle richieste e dei decreti di cui sopra posto che non essi, ma solo le trascrizioni, le quali risultino tempestivamente effettuate nei termini di scadenza, contengono i dati probatori utilizzabili ai fini della decisione; d’altro canto non verificandosi retrocessione nella fase dell’istruttoria dibattimentale, la discussione non deve essere reiniziata ex novo. [ Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche proposta dalla difesa dell’imputato sotto il profilo della omessa lettura delle richieste e dei decreti di proroga dei termini delle indagini preliminari come sopra acquisiti ed attestanti la tempestività delle trascrizioni; del pari la Corte Suprema ha escluso violazione del diritto di difesa per il mancato rinnovo, dopo tale acquisizione, della discussione: al proposito ha rilevato che, qualora un difensore che già aveva parlato avesse chiesto nuovamente la parola a ciò avrebbe potuto essere comunque autorizzato e che d’altro canto, essendo ritualmente a suo tempo avvenuta la notifica delle richieste e dei decreti di proroga, le difese non ebbero a trovarsi a fronte di alcun dato nuovo ].
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