Cass. pen. n. 832 del 27 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta.
Testo massima n. 2
Il delitto tentato è incompatibile con il dolo eventuale, nel quale la rappresentazione dell'agente investe il reato solo come possibile conseguenza di una condotta diretta ad altro.
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