10 Gen Art. 2901 — Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare [ 2652 n. 5 ] che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni [ 524, 1113 ], quando concorrono le seguenti condizioni:
- 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto [ 1183, 1186; l.f. 67 ].
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione [ 2652 n. 5, 2690; l.f. 64 ss. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15215/2018
Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l’eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato; pertanto, la sussistenza del presupposto dell’ “eventus damni” per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in capo all’acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.
Cass. civ. n. 11755/2018
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all’instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile).
Cass. civ. n. 5269/2018
Nell’azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.
Cass. civ. n. 18744/2017
In tema di azione revocatoria, l’ipoteca iscritta dalla banca in occasione dell’apertura di credito concessa ad un cliente, già debitore per il saldo passivo di precedente contratto di conto corrente, costituisce garanzia di tale preesistente obbligazione e non può dunque considerarsi contestuale al sorgere del credito garantito, in funzione della qualificazione della sua costituzione quale atto a titolo oneroso.
Cass. civ. n. 13172/2017
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l'”eventus damni” la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi “ex ante”, e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito.
Cass. civ. n. 1366/2017
In tema di azione revocatoria ordinaria, attesa la natura generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., l’insufficienza originaria dei beni del debitore non esclude l’”eventus damni” anche ove l’atto dispositivo non abbia aggravato la stessa, essendo sufficiente – ai fini dell’esercizio dell’azione – che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù dell’acquisto di altri e diversi beni.
Cass. civ. n. 23208/2016
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi restitutori; pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione di credito, ai fini dell’esercizio dell’azione in questione, quella dedotta dal portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione.
Cass. civ. n. 22915/2016
In tema di revocatoria ordinaria, l’azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell’esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all’eventuale esercizio, al suo esito, all’azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto l’azione revocatoria a tutela di un diritto alla restituzione di un bene, su cui il creditore vantava un diritto reale).
Cass. civ. n. 17766/2016
Nel caso di azione revocatoria avente ad oggetto la vendita di un immobile, incombe sull’acquirente, il quale ne deduca l’irrevocabilità a norma dell’art. 2901, comma 3, c.c., l’onere di provare che l’alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un debito scaduto.
Cass. civ. n. 17029/2016
In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'”eventus damni” se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l’atto dispositivo, atteso che l’interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione.
Cass. civ. n. 11892/2016
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria
Cass. civ. n. 7747/2016
L’esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Cass. civ. n. 5619/2016
L’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.
Cass. civ. n. 762/2016
L’azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto
Cass. civ. n. 9987/2014
In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell’accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.
Cass. civ. n. 9855/2014
Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato.
Cass. civ. n. 4005/2013
Non è ammissibile l’azione ex art. 2901 c.c. rispetto ad atti che si sostanziano nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il patrimonio del debitore e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, non consentirebbero il conseguimento dello scopo cui è preordinata l’azione stessa secondo la ratio assegnatale dal legislatore. (Nel caso di specie, è stata ritenuta inammissibile l’azione revocatoria rispetto all’atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l’atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l’eventuale accoglimento dell’azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell’azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato.
Cass. civ. n. 1896/2012
A fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.
Cass. civ. n. 1893/2012
L’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).
Cass. civ. n. 11858/2011
Il terzo subacquirente di un immobile può intervenire nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti del suo dante causa e di chi aveva a questi venduto il bene, non solo per far valere l’insensibilità del proprio acquisto rispetto all’eventuale sentenza di accoglimento, ma anche per sostenere le ragioni del proprio dante causa rispetto alla domanda revocatoria. Nel primo caso, il terzo subacquirente assume la veste di interventore autonomo, in quanto fa valere un diritto proprio; nel secondo assume invece la veste di interventore adesivo dipendente, ed è di conseguenza privo di legittimazione ad impugnare la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, ove il suo dante causa vi abbia prestato acquiescenza.
Cass. civ. n. 6486/2011
Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. – ricorrendone i presupposti – nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento.
Cass. civ. n. 3676/2011
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto. prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.
Cass. civ. n. 18369/2010
L’interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell’atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell’acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell’atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l’eventuale accoglimento dell’azione revocatoria consentirà all’attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell’acquisto, e ciò quand’anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente.
Cass. civ. n. 19234/2009
Nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla costituzione in pegno, da parte di una società già in crisi, delle quote di partecipazione in altra società, a garanzia di preesistenti debiti del gruppo verso il creditore, con conseguente vincolo di indisponibilità presssoché definitivo di parte determinante dell’attivo e contributo causale al proprio fallimento).
Cass. civ. n. 16464/2009
A norma dell’art. 2901, primo comma, c.c., il presupposto dell’azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice; ne consegue che, ove oggetto dell’azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato – nella sua certezza ed effettività – con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all’entità della garanzia reale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, per mancanza del presupposto del danno, sul rilievo che l’immobile oggetto di revocatoria era gravato da due ipoteche, sicché il creditore chirografario che agiva in giudizio, ove anche la vendita non avesse avuto luogo, ben difficilmente avrebbe potuto ottenere su quel bene la soddisfazione del proprio credito).
Cass. civ. n. 5359/2009
La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto non provata la “participatio fraudis” del terzo, in un caso in cui il responsabile di un grave sinistro stradale, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e nelle more del giudizio di appello, si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore).
Cass. civ. n. 1968/2009
Sia l’azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. “revocatoria risarcitoria” (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all’azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Ne consegue che in quest’ultima ipotesi, quand’anche l’accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la “scientia fraudis” del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il “consilium fraudis”.
Cass. civ. n. 29869/2008
In tema di revocatoria ordinaria, il rilascio di cambiali ipotecarie in favore di un terzo non esime il debitore dall’onere di provare che il rapporto causale ha natura onerosa e che è stato stipulato, contestualmente al rilascio dei titoli, un contratto di mutuo con il prenditore. In difetto di tale prova, trova applicazione il regime giuridico degli atti a titolo gratuito, per cui ai fini del “consilium fraudis” non è necessaria la dimostrazione dell’intenzione di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
Cass. civ. n. 28981/2008
La cessione “pro solvendo” al creditore di tutti i crediti presenti e futuri vantati, fino ad un determinato importo, dal debitore verso un terzo, costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione, come tale assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 legge fall.; il principio della non sottoponibilità all’azione revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, fissato dall’art. 2901, terzo comma, cod. civ., trova invero applicazione solo con riguardo all’adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la predetta cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l’estinzione dell’obbligazione è l’effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. Né l’irrevocabilità dell’atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell’assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall’art. 2901 cod. civ., ma non nell’ambito dell’azione revocatoria di cui all’art. 66 legge fall., posta a tutela della “par condicio creditorum”.
Cass. civ. n. 26331/2008
Il curatore fallimentare che intenda promuovere l’azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell’
eventus damni ha l’onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell’atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell’ eventus damni (nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva fondato l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 legge fall. solo sulla sproporzione tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato in una alienazione immobiliare intervenuta cinque anni prima del fallimento).
Cass. civ. n. 24757/2008
In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione é anteriore al sorgere del credito, ad integrare l”‘animus nocendi” richiesto dall’art. 2901, comma primo n. 1. cod.civ è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non é, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Cass. civ. n. 20002/2008
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Nella fattispecie la ragione di credito consisteva nella restituzione di una somma pagata in conto prezzo dal promissario acquirente di una vendita immobiliare non seguita da contratto definitivo per intervenuta cessione a terzi).
Cass. civ. n. 13404/2008
Agli effetti dell’azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l’atto oneroso che sia collegato con uno o più atti successivi, in modo da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo; in tal caso il creditore che agisca in revocatoria non è tenuto ad impugnare l’ultimo o gli ultimi atti con i quali si sia perfezionata la totale distruzione della garanzia del suo credito, ma può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo da un punto di vista economico o che meglio riveli gli elementi della frode.
Cass. civ. n. 16986/2007
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’eventus damni la cui sussistenza il curatore deve provare, non è necessario che l’atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante con riferimento alla data dell’atto dispositivo e non a quella futura dell’effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la valutazione della Corte di merito, secondo la quale l’atto di compravendita di immobile, pur provocando una variazione qualitativa del patrimonio, rappresentava, per un’impresa sociale di costruzioni di immobili, lineare espressione dell’attività).
Cass. civ. n. 15880/2007
In tema di azione revocatoria, condizione essenziale della tutela in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio per motivazione insufficiente la sentenza impugnata, ha negato che potesse ravvisarsi tale condizione in un caso di domanda proposta dal coniuge che aveva solo chiesto, in sede di giudizio di separazione, senza però ottenere un corrispondente e definitivo provvedimento del tribunale, di divenire assegnatario della casa coniugale contro l’acquirente dell’immobile venduto dal coniuge, già titolare dello stesso, al fine di inibire all’acquirente di chiederne la consegna, non potendo, oltretutto, il consilium fraudis fondarsi esclusivamente sulla consapevolezza della derivazione del danno dal trattarsi di diritto all’abitazione della casa coniugale sorto con il matrimonio e la nascita di una figlia).
Cass. civ. n. 13972/2007
L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto tipico di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che, nell’accogliere l’azione revocatoria avverso le donazioni compiute dal debitore in favore dei propri eredi legittimi, aveva ritenuto che i beni donati non fossero mai usciti dal suo patrimonio e che, pertanto, una volta aperta la sua successione, i donatari, mantenendone il possesso senza avvalersi del beneficio dell’inventario, avessero manifestato la volontà di accettare l’eredità).
Cass. civ. n. 7767/2007
In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che pub consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti: di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la logicità e l’adeguatezza della relativa motivazione, con la quale, per un verso, era stato correttamente affermato che gravava sul debitore l’onere della prova della propria possibilità di garantire idoneamente il credito della banca che aveva agito in revocatoria per la declaratoria dell’inefficacia di una cessione di una quota parziale della nuda proprietà di un immobile effettuata dallo stesso debitore al coniuge e, per altro verso, aveva congruamente esposto, a riprova del consilium fraudis, una situazione paradigmatica di intesa tra i contraenti diretta a vanificare la garanzia del credito del terzo).
Cass. civ. n. 7507/2007
In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente. prevista quale condizione dell’azione dall’art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell’unico bene immobile di proprietà del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di questi dell’azione pauliana, possono ritenersi in re ipsa: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Cass. civ. n. 26933/2006
Con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901, secondo comma, c.c., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito — con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 legge fall. (salva la revocabilità ex art. 67, secondo comma, della legge stessa) —, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte — in fattispecie nella quale i giudici d’appello avevano ritenuto applicabile l’art. 67, primo comma, legge fall. in un caso di pegno concesso a garanzia di un’operazione di finanziamento estero in un’operazione di credito industriale, sul rilievo che tra la concessione della garanzia e la controprestazione non vi era rapporto di corrispettività, ed anzi vi era notevole sproporzione, indice dell’anormalità dell’atto — ha cassato la sentenza impugnata, perché essa non aveva considerato, da un lato, che il pegno era stato concesso a fronte della riattivazione del finanziamento, la cui erogazione era stata in un primo momento sospesa, e, dall’altro, che il rapporto di corrispettività va valutato avendo riguardo non all’utile che il garante ricava dalla concessione della garanzia, ma alla prestazione del creditore garantito a fronte della garanzia stessa).
Cass. civ. n. 1413/2006
In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’anteriorità del credito per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato; infatti, l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l’esperimento — in concorso con gli altri requisiti di legge — anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali.
Cass. civ. n. 15265/2006
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la prova dell’eventus damni dalla dichiarazione del debitore, avente valore indiziario, «la banca creditrice avrebbe potuto agire prima evitando l’azione di altri»).
Cass. civ. n. 5105/2006
In tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto di compravendita posto in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, è correttamente motivata la sentenza di merito che abbia individuato la prova della scientia fraudis nel comportamento degli acquirenti, i quali, pur consapevoli che sull’immobile acquistato gravavano iscrizioni ipotecarie di rilevante importo, si siano accontentati della mera assicurazione del venditore che i debiti erano estinti e che avrebbe provveduto a cancellare le ipoteche entro un termine di gran lunga successivo alla stipulazione, senza neppure fare riferimento ad un’ipoteca giudiziale iscritta sull’immobile. Infatti, nonostante l’apparente diversità delle locuzioni usate nei nn. 1 e 2 dell’art. 2901 c.c., la posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore, nel senso che l’accoglimento della domanda è subordinato alla prova, che può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, della coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltre che della previsione del danno arrecato a questi ultimi dall’atto, richiedendosi a tal fine una conoscenza effettiva di tale pregiudizio, e non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità dello stesso. Poiché l’azione revocatoria ordinaria tutela non solo l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all’assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell’esistenza dell’eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Cass. civ. n. 19963/2005
In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell’
eventus damni l’onere di provare l’insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d’ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all’entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari.
Cass. civ. n. 2748/2005
Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, perché sussista il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato è sufficiente l’insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile.
Cass. civ. n. 19131/2004
L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo è viziato sin dall’origine; pertanto, qualora sia accolta la domanda, deve ritenersi valida l’ipoteca che il creditore abbia iscritto successivamente al compimento dell’atto dispositivo ed anteriormente alla proposizione dell’azione revocatoria e il grado dell’ipoteca è quello della sua iscrizione.
Cass. civ. n. 11612/2004
In tema di azione revocatoria ordinaria, il rapporto di contestualità richiesto dall’art. 2901 secondo comma c.c., in forza del quale la prestazione di garanzie reali, anche per debiti altrui, è considerata «atto a titolo oneroso» se contestuale alla nascita del credito garantito, sussiste anche nel caso in cui il terzo conceda ipoteca al factor per garantire un credito fattorizzato prima che esso venga ad esistenza, e perciò tanto se l’ipoteca sia concessa contestualmente alla stipula del contratto di factoring, quanto successivamente, qualunque ne sia lo scopo, anche quello di evitare la risoluzione del contratto e la cessazione del rapporto. (Nella specie, stipulato un contratto di factoring ed erogata una somma a fronte della cessione pro solvendo di crediti futuri, il debitore aveva concesso ipoteca a garanzia della regolare esecuzione delle proprie obbligazioni dopo il sorgere di contestazioni relative ai crediti oggetto del contratto; la S.C, in applicazione del suesposto principio ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all’azione revocatoria promossa dal creditore aveva negato la gratuità della concessione di ipoteca).
Cass. civ. n. 9440/2004
Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima — in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società — le S.U. hanno annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).
Cass. civ. n. 6511/2004
Necessario presupposto dell’azione revocatoria è l’esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione, non anche che il credito sia «liquido», ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile, non rilevando tale requisito neppure ai fini della sussistenza del «pregiudizio delle ragioni creditorie», che non richiede un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il pericolo che l’azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa. Ne consegue che la sentenza del giudice di merito che statuisce sulla domanda revocatoria e rimette la causa in istruttoria per la determinazione del credito ha carattere definitivo e la riserva d’appello formulata dalla parte soccombente nella successiva udienza, deve considerarsi priva di effetto.
Cass. civ. n. 3546/2004
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Cass. civ. n. 3981/2003
… l’incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all’
eventus damni.
Cass. civ. n. 16570/2002
In materia di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, è soggetto ad azione revocatoria (art. 2901 c.c.), ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l’atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte di debito scaduto, atteso che la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell’adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) — che giustifica l’esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell’art. cit. — ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dà luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori.
Cass. civ. n. 9349/2002
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento giacché l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Cass. civ. n. 8/2001
Per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale.
Cass. civ. n. 11916/2001
In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l’esercizio dell’azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la partecipatio fraudis del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza di tale elemento psicologico nell’acquisto della nuda proprietà di due immobili, da parte di soggetti legati al debitore da rapporti di affinità collaterale, tra l’altro scevri da particolari frequentazioni e legami, per un prezzo non discostantesi in misura significativa dalla valutazione operata dal Ctu, nonché nell’acquisto, da parte dei due figli del debitore, della piena proprietà di altro immobile, ad un prezzo scontato, il cui scarto, ritenuto, peraltro, fisiologico nella contrattazione tra consanguinei, rispetto alla valutazione peritale non era tale da esorbitare dai parametri di oscillazione tra domanda ed offerta).
Cass. civ. n. 7484/2001
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso, potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali. Pertanto, con riguardo alla posizione del fideiussore i cui atti dispositivi sono soltanto assoggettabili al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l’atto, pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta «dolosa preordinazione».
Cass. civ. n. 7127/2001
L’azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l’azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l’azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l’azione intesa ad ottenere ex art. 2932 c.c. esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi.
Cass. civ. n. 7452/2000
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto dell’azione non integra un antecedente logico giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, né è necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l’atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 7262/2000
In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (
scientia damni), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (eonsilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (
Omissis).
Cass. civ. n. 4642/2000
La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso.
Cass. civ. n. 1804/2000
L’azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l’atto la sua validità, ma resta soggetto all’aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni; anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all’esperimento dell’azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell’ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l’azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e perla quota di loro spettanza.
Cass. civ. n. 14274/1999
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
Cass. civ. n. 12144/1999
In tema di, azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori compresi quelli meramente eventuali.
Cass. civ. n. 1054/1999
La scientia damni dell’alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché l’
eventus damni consiste anche nell’incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.
Cass. civ. n. 3113/1997
Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 c.c.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio di questi dell’azione pauliana, sono in re ipsa. Per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente l’esistenza di un diritto di credito; perciò è irrilevante che il titolare di esso non abbia proseguito un’esecuzione da egli stesso iniziata nei confronti del medesimo debitore, ovvero non sia intervenuto in procedure esecutive avviate da altri creditori.
Cass. civ. n. 7119/1996
La disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 c.c., in forza della quale non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 c.c., e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale, che è peraltro giuridicamente determinata non dalla prestazione in quanto tale, ma dall’atto che ha dato origine all’obbligazione adempiuta, questo semmai assoggettabile ad azione revocatoria, ed è norma non applicabile, né in via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore comune nei confronti degli altri creditori, potendo concretamente, seppure in modo mediato, condurre allo stesso risultato finale della alienazione del bene assoggettato alla garanzia, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c.
Cass. civ. n. 2303/1996
In tema di azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragioni del creditore dell’alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori.
Cass. civ. n. 11518/1995
L’azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, ai sensi dell’art. 2901 c.c., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall’art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell’uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell’altro.
Cass. civ. n. 8188/1994
In tema di azione revocatoria, la diminuzione del patrimonio del debitore può realizzarsi anche dando vita ad un negozio complesso — ossia ad un negozio costituito da tanti rapporti (ancorché coinvolgenti altri soggetti oltre all’alienante o al cedente ed all’acquirente o al cessionario), che pur ricollegandosi a schemi negoziali distinti, siano legati da un rapporto di interdipendenza e tutti rivolti al perseguimento di un solo e particolare scopo — oppure ad una serie di negozi collegati (nella specie, si trattava di valutare le seguenti operazioni: a) il recesso di un soggetto da una cooperativa edilizia; b) la rinuncia alla restituzione del credito acquisito nei confronti della cooperativa, a favore della figlia e l’accettazione di quest’ultima; c) l’accettazione della cessione da parte della cooperativa, ai sensi dell’art. 1264 c.c.; d) la richiesta della figlia per l’ammissione alla cooperativa; e) l’accoglimento ditale domanda; f) la compensazione tra il credito della figlia nei confronti della cooperativa ed il debito della prima, quale nuova socia, per i dovuti conferimenti sociali).
Cass. civ. n. 12948/1992
In tema di azione revocatoria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità della garanzia, ex art. 2901, secondo comma, c.c., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia. La contestualità, pertanto, va esclusa, nel caso in cui la garanzia sopravvenga quando il rischio dell’operazione creditizia sia già in atto (nella specie, trattavasi di una fideiussione concessa dopo che si era dato corso all’erogazione del credito bancario attraverso un’apertura di credito in conto corrente ed un castelletto di sconto).
Cass. civ. n. 11251/1990
Al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l’art. 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l’impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l’indagine sull’eventuale solvibilità dei coobbligati.
Cass. civ. n. 1716/1985
Nell’ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, prevista al n. 1) del primo comma dell’art. 2901 c.c., gli elementi costitutivi della fattispecie che —oltre al carattere lesivo dell’atto di disposizione ed alla esistenza del credito — debbono essere dimostrati dal creditore sono due: che l’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, aveva l’intenzione di contrarre debiti ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione; che lo stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.
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