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Art. 2900 — Condizioni, modalità ed effetti

Art. 2900 — Condizioni, modalità ed effetti

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare [ 790, 974, 1015 3, 1113, 1201, 1259, 1780 2, 1796 2, 2036 3, 2789, 2856, 2866, 2871 2 ].

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi [ 102 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9233/2013

L’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 cod. civ. non può essere esercitata, per la prima volta, attraverso la proposizione del ricorso per cassazione “omisso medio” (senza, cioè, avere esercitato la medesima azione nella precedente sede di appello, ovvero avendola ivi erroneamente esercitata), non presentando essa caratteri morfologici meramente “rappresentativi” – tali, cioè, da consentire al soggetto in surroga di inserirsi nel processo in forza di un sottostante rapporto del tutto indifferente per il terzo cui la domanda è rivolta – bensì connotandosi come attuazione di un potere, il cui accertamento processuale è compito del giudice e presuppone una indagine di fatto non compresa nei limiti del giudizio di legittimità (non mutati, in parte qua, per effetto della modifica dell’art. 384 cod. proc. civ., impugnativa di tipo straordinario ad effetto devolutivo limitato, che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa, ma alla sola revisione della conformità alla legge (sostanziale o processuale) dell’attività giurisdizionale esercitata e dell’esattezza della pronuncia in diritto resa con la sentenza.

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Cass. civ. n. 5805/2012

L’azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio conferisce al creditore stesso la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l’azione revocatoria ovvero l’opposizione di terzo. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la valutazione operata dal giudice di merito, il quale aveva escluso il presupposto dell’inerzia nell’azione surrogatoria per l’adempimento di un contratto preliminare, rilevando come il debitore si fosse costituito nel giudizio di risoluzione del contratto, promosso dal proprio promittente venditore proponendo dapprima domanda riconvenzionale di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e, poi, appello avverso la sentenza sfavorevole di primo grado).

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Cass. civ. n. 9314/2008

Il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell’art. 2900 c.c., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest’ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell’autorità giudiziaria, l’azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha statuito che, nel caso in cui in un contratto di leasing le parti pattuiscano che l’utilizzatore potrà agire contro il concedente solo davanti ad un determinato foro, deve intendersi questo come il foro dinanzi al quale deve essere esercitata l’azione di riscatto, anche nell’ipotesi che ad agire non sia l’utilizzatore, ma, in sua vece, ed invia surrogatoria, il suo fideiussore).

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Cass. civ. n. 10428/1998

Presupposto essenziale per l’esercizio dell’azione surrogatoria è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione. Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale.

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Cass. civ. n. 723/1995

L’azione surrogatoria, volta a far valere diritti del debitore nei confronti di terzi, ha per presupposto l’inerzia del debitore relativamente all’esercizio di suoi diritti a contenuto patrimoniale, e quindi richiede da parte dell’attore la deduzione di prove idonee a dimostrare l’esistenza di tali diritti. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione, perché adeguatamente motivata, l’affermazione del giudice di merito secondo cui non erano state dedotte in maniera idonea le circostanze relative ad una convenzione tra debitore, un suo altro creditore e un terzo acquirente di un suo immobile circa la funzione di garanzia di tale vendita, non essendosi precisato nemmeno se tale convenzione fosse scritta o verbale, se fosse anteriore o contestuale al contratto di vendita, se fosse o meno attuativa di un negozio indiretto e, segnatamente, fiduciario. La Suprema Corte ha rilevato anche che, pur comprovata l’esistenza di un negozio fiduciario, non sarebbe stata ancora dimostrata l’esistenza del diritto del debitore convenuto in surrogatoria di agire per riottenere la disponibilità dell’immobile, il patto relativo al ritrasferimento avendo portata meramente obbligatoria e operando solo una volta estinto il debito garantito. La Suprema Corte ha osservato, poi ad abundantiam ed in adesione all’opinione del giudice di merito — in relazione al petitum dell’attore, che aveva chiesto la vendita del bene immobile oggetto dell’azione — che l’azione surrogatoria può adempiere funzioni esecutive solo eccezionalmente, cioè solo quando tenda al soddisfacimento di un credito in denaro, che, se dal terzo fosse pagato al debitore surrogato, potrebbe essere da questo agevolmente sottratto all’esecuzione).

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Cass. civ. n. 10353/1992

Ai fini della legittimazione all’azione surrogatoria basta che il credito del surrogante esista, mentre non è necessaria la sua liquidità, atteso che questa non è richiesta dalla legge (art. 2900 c.c.), né è desumibile dalla funzione dell’azione, tendente alla conservazione della garanzia.

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Cass. civ. n. 741/1984

Per giustificare, mediante l’esercizio dell’azione surrogatoria prevista dall’art. 2900 c.c., la sostituzione del creditore nell’esercizio delle azioni di cui è titolare il debitore, non è sufficiente che questi trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre altresì che la sua inerzia possa avere riflessi negativi sulla garanzia che, a norma dell’art. 2740 c.c., il patrimonio del debitore costituisce per il creditori: occorre, cioè, un interesse specifico, determinato dal pregiudizio cui possa derivare alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l’azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di quest’ultimo contro il pericolo dell’insolvenza del suo debitore.

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