Art. 790 – Codice civile – Riserva di disporre di cose determinate

Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi [796 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Corte cost. n. 52/2003

E' manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da soggetto non legittimato (nella specie, notaio), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 c.c., nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservarsi la costituzione a proprio favore di una prestazione non pecuniaria di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita, a carico del donatario, tale da non assorbire l'intero valore del bene donato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost.