Art. 2789 – Codice civile – Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente [2900].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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