Art. 2788 – Codice civile – Prelazione per il credito degli interessi

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470; 54 l. fall.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 775/2013

Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito.

Cass. civ. n. 2147/1991

Per il congiunto disposto dagli artt. 54, terzo comma e 55, primo comma l. fall. nonché degli artt. 2788 e 2855 c.c., gli interessi su crediti ipotecari o pignoratizi non possono trovare collocazione chirografaria per importi corrispondenti alla differenza fra il tasso convenzionale e il tasso legale, con riferimento al periodo posteriore all'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, fino al giorno della vendita fallimentare.