10 Gen Art. 2899 — Divieto di rinunzia a un’ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall’articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione [ 2891; 569 c.p.c. ], non può rinunziare alla sua ipoteca [ 2879 ] sopra uno di quegli immobili né astenersi dall’intervenire nel giudizio di espropriazione [ 563 c.p.c. ], qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di un altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi [ 2852 ss. ].
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l’astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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