Art. 2879 – Codice civile – Rinunzia all’ipoteca
La rinunzia del creditore all'ipoteca [2878, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipotecaabbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.