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Art. 2879 — Rinunzia all’ipoteca

Art. 2879 — Rinunzia all’ipoteca

La rinunzia del creditore all’ipoteca [ 2878, 2881, 2899 ] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipoteca abbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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