Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7262 del 1 giugno 2000

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7262 del 1 giugno 2000

Testo massima n. 1

In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore [
scientia damni ], essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore [ eonsilium fraudis ] né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. [
Omissis ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze