14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15265 del 4 luglio 2006
Testo massima n. 1
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la prova dell’eventus damni dalla dichiarazione del debitore, avente valore indiziario, «la banca creditrice avrebbe potuto agire prima evitando l’azione di altri» ].
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Testo massima n. 2
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della scientia damni qualora l’acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all’atteggiamento psichico della [ o delle ] persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall’art. 1391 c.c., applicabile all’attività delle persone giuridiche.
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