Cass. civ. n. 26310 del 29 settembre 2021

Testo massima n. 1


In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (La S.C. ha cassato la sentenza impugnata che erroneamente aveva affermato l'insussistenza dell'"eventus damni", ritenendo, nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che l'azione revocatoria non avrebbe potuto assolvere la sua funzione di garanzia patrimoniale immobiliare a vantaggio del concessionario della riscossione dei tributi, in assenza del necessario importo minimo di Euro 20 mila per procedere all'iscrizione dell'ipoteca, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/01/2019).