Cass. civ. n. 5105 del 9 marzo 2006
Testo massima n. 1
In tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto di compravendita posto in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, è correttamente motivata la sentenza di merito che abbia individuato la prova della scientia fraudis nel comportamento degli acquirenti, i quali, pur consapevoli che sull'immobile acquistato gravavano iscrizioni ipotecarie di rilevante importo, si siano accontentati della mera assicurazione del venditore che i debiti erano estinti e che avrebbe provveduto a cancellare le ipoteche entro un termine di gran lunga successivo alla stipulazione, senza neppure fare riferimento ad un'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile. Infatti, nonostante l'apparente diversità delle locuzioni usate nei nn. 1 e 2 dell'art. 2901 c.c., la posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore, nel senso che l'accoglimento della domanda è subordinato alla prova, che può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, della coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltre che della previsione del danno arrecato a questi ultimi dall'atto, richiedendosi a tal fine una conoscenza effettiva di tale pregiudizio, e non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità dello stesso.
Testo massima n. 2
Poiché l'azione revocatoria ordinaria tutela non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.