Cass. civ. n. 12901 del 26 giugno 2020
Testo massima n. 1
In tema di azione revocatoria ordinaria, non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell' "eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2018).