10 Gen Art. 647 — Onere
Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere [ 549, 629, 671, 690 c.c. ].
Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione [ 1179 c.c., 119, 750 c.p.c. ].
L’onere impossibile o illecito si considera non apposto [ 634 ]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante [ 629, 647, 794 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11906/2013
In tema di successioni “mortis causa”, allorché l’adempimento dell’onere apposto ad una disposizione testamentaria, consistente nell’obbligo per l’erede di prestare assistenza e cura ad un terzo vita natural durante, sia reso impossibile dal rifiuto di quest’ultimo di usufruire di tali prestazioni, non è configurabile la nullità della disposizione ai sensi dell’art. 647, terzo comma, cod. civ., il quale attiene esclusivamente alle ipotesi di impossibilità originaria di adempimento dell’onere, trovando, invece, l’impossibilità sopravvenuta la propria disciplina nei principi generali relativi alla risoluzione o all’estinzione dell’obbligazione, con conseguente eventuale liberazione dell’onerato a seguito di costituzione in mora del beneficiario.
Cass. civ. n. 4022/2007
L’onere o modus si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un’istituzione di erede per legge, nell’ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l’imposizione dell’onere all’erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all’art. 629 c.c., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell’anima «si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648» implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l’onere possa gravare sull’erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell’art. 648 c.c. sull’adempimento dovuto. La previsione contenuta nell’art. 647, secondo comma, c.c., che autorizza il giudice del merito della causa pendente (o, altrimenti, il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione) — qualora non vi abbia provveduto direttamente il testatore e ne ravvisi l’opportunità — ad imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione, pone riferimento all’esercizio di un potere discrezionale al riguardo, che, in quanto tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata congruamente motivata la mancata imposizione della cauzione invocata dal ricorrente sostenendo che il soggetto onerato aveva riconosciuto l’esistenza dell’onere e l’obbligo di soddisfarlo, senza porre in essere alcuna condotta contraria in proposito).
Cass. civ. n. 626/2003
In tema di successioni mortis causa, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, configura un onere ai sensi dell’art. 647 c.c., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. Ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell’art. 443, secondo comma c.c., dalla sua convertibilità, nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato ‘e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinché il modus, non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto cosi come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta.
Cass. civ. n. 802/1986
L’onere per gli eredi, in caso di vendita di uno specifico bene compreso nella massa ereditaria di trasferire lo stesso a un determinato soggetto indicato dal testatore, non contrasta con i principi dell’ordine pubblico, né con alcuna norma di legge riguardante i poteri di disposizione del testatore, né in ispecie con il divieto pattizio di alienazione a norma dell’art. 1379 c.c., e comporta la costituzione in favore del designato, di un diritto di prelazione azionabile — in caso d’inosservanza — a termini dell’art. 648 c.c.
Cass. civ. n. 6194/1984
Mentre il legato è un’autonoma e diretta attribuzione patrimoniale a favore del legatario il quale è un avente causa del de cuius, l’onere o modus integra una liberalità indiretta che si consegue attraverso un’obbligazione imposta all’onerato, per modo che il beneficiario della liberalità indiretta è un avente causa di quest’ultimo e non del testatore.
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