14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4022 del 21 febbraio 2007
Testo massima n. 1
L’onere o modus si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede [ o contenente un legato ], ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un’istituzione di erede per legge, nell’ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l’imposizione dell’onere all’erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all’art. 629 c.c., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell’anima «si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648» implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l’onere possa gravare sull’erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell’art. 648 c.c. sull’adempimento dovuto.
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Testo massima n. 2
La previsione contenuta nell’art. 647, secondo comma, c.c., che autorizza il giudice del merito della causa pendente [ o, altrimenti, il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ] — qualora non vi abbia provveduto direttamente il testatore e ne ravvisi l’opportunità — ad imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione, pone riferimento all’esercizio di un potere discrezionale al riguardo, che, in quanto tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata congruamente motivata la mancata imposizione della cauzione invocata dal ricorrente sostenendo che il soggetto onerato aveva riconosciuto l’esistenza dell’onere e l’obbligo di soddisfarlo, senza porre in essere alcuna condotta contraria in proposito ].
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