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Art. 549 — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Art. 549 — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il testatore non può imporre pesi [ 551, 647 c.c. ] o condizioni [ 633, 634 c.c. ] sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [ 713 ss. c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1403/1970

La disposizione contenuta nell’art. 500 c.c. (recte: 549 – N.d.R.) va interpretata nel senso che la quota di legittima non è suscettibile di oneri o condizioni che ne diminuiscano il valore, cioè la sua entità, e nel senso che al detto limite quantitativo si aggiunga un limite qualitativo.

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