10 Gen Art. 551 — Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario [ 536 c.c. ] è lasciato un legato in sostituzione della legittima [ 536 ], egli può rinunziare al legato [ 649, 650 c.c. ] e chiedere la legittima [ 521 c.c. ].
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede . Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile [ 556 ]. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16252/2013
Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall’art. 551 c.c., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l’eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall’art. 718 c.c..
Cass. civ. n. 18583/2011
Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto attraverso l’opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Cass. civ. n. 7098/2011
In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell’art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.
Cass. civ. n. 15124/2010
In materia di successioni “mortis causa”, l’esercizio dell’azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all’identificazione di detta volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all’anzidetta rinuncia). In materia di successioni “mortis causa”, la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non può desumersi, di per sé, dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l’integrazione della legittima, ferma restando l’attribuzione del legato.
Cass. civ. n. 26955/2008
In materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell’oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, la proposizione dell’azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima. (Omissis).
Cass. civ. n. 5779/2006
In tema di diritti riservati ai legittimari, l’attribuzione patrimoniale oggetto del legato in sostituzione di legittima è caratterizzata dall’intenzione del testatore di soddisfare integralmente mediante la stessa i diritti del legittimario, non essendo peraltro richiesto che l’alternativa offerta al predetto di chiedere l’integrazione della legittima o di conseguire il legato risulti espressamente nel contesto dell’atto, atteso che le conseguenze giuridiche dell’esercizio (o del mancato esercizio) del potere di scelta spettante all’istituito sono espressamente previste dall’art. 551 c.c.; al riguardo, la mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunziare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima.
Cass. civ. n. 13380/2005
Il potere attribuito al legittimario di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anzichè conservare il legato obbligatorio divisorio (sostanziantesi in un diritto di credito nei confronti del coerede assegnatario della disponibile) attribuitogli dal testatore, postula l’assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessaria in ragione del fatto che quest’ultimo si acquista ipso iure e che, nel legato di specie, l’effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo l’oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente (o quanto meno contestualmente) alla domanda di riduzione, dismettere il legato.
Cass. civ. n. 13785/2004
Il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anzichè conservare il legato – potere configurabile non come diritto autonomo ma come facoltà compresa nel diritto di agire per ottenere la legittima attraverso l’azione di riduzione spettante al soggetto incluso nella categoria dei legittimari ex art. 536 c.c. – postula l’assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che si rende necessario in ragione del fatto che il legato si acquista ipso iure e che, nel legato di specie, l’effetto traslativo dal testatore al beneficiario si verifica al momento stesso della morte del primo, onde, essendo i due benefici ex lege alternativi ed essendo l’oggetto del legato già entrato nel patrimonio del beneficiario, questi, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato (in forma scritta ad substantiam in caso di legato di immobili; anche mediante dichiarazione informale o per facta concludentia per tutti gli altri legati). In tema di diritti riservati ai legittimari, un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume, per un verso, valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, e, per altro verso, comporta ope legis la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato.
Cass. civ. n. 4971/2000
La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell’art. 564 c.c., è rilevabile d’ufficio, senza necessità di eccezione della controparte, né il comportamento processuale di quest’ultima, nel quale non sia ravvisabile una volontà negoziale, può esser idoneo ad attribuire al legatario il preteso diritto alla riduzione, pur se mancante degli elementi costitutivi.
Cass. civ. n. 5232/1998
Per ammettersi che un legato sia in sostituzione anziché in conto di legittima è necessario che risulti una manifestazione certa ed univoca del testatore nel senso che determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione se accettata esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo.
Cass. civ. n. 4287/1997
Il principio per cui rinunzia richiede forma scritta ad substantiam solo quando abbia come oggetto immediato i diritti reali immobiliari indicati nell’art. 1350 c.c., è estraneo all’ipotesi di rinunzia ad un legato in sostituzione della legittima allorché il contenuto del legato medesimo abbia il carattere meramente obbligatorio di liberazione del legatario da una prestazione dovuta nei confronti del testatore (c.d. remissio mortis causa). Ciò non toglie – peraltro – che la rinuncia, quale negozio unilaterale dismissivo di un diritto (reale o obbligatorio) il cui acquisto si è verificato ipso iure al momento dell’apertura della successione, onde essere ritenuta e rinvenuta come tale, richieda una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo del diritto.
Cass. civ. n. 2809/1990
L’attribuzione di un legato in sostituzione di legittima è un modo concesso al testatore di soddisfare le ragioni del legittimario senza chiamarlo all’eredità, essendo poi commesso all’onorato scegliere tra il conseguimento del legato, con la perdita del diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima, o la rinuncia al legato e la richiesta della legittima. Ne deriva che il riservatario, se non rifiuta il legato in sostituzione di legittima, non entra a far parte della comunione ereditaria e conseguentemente, non potendo invocare alcun istituto proprio della divisione dei beni ereditari, rispetto ai quali difetta di legittimazione, ha diritto al legato e così al valore monetario dello stesso – ove ne sia prevista la liquidazione dal de cuius – all’apertura della successione e non a quello della relativa domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 459/1990
Il potere attribuito ex art. 551 c.c. ad un legittimario onorato di un legato in sostituzione di legittima di conseguire la quota dei beni ereditari nella misura stabilita dalla legge attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione, anziché di conservare il legato, postula l’assolvimento dell’onere di rinunciare al legato, per cui, attesa la natura di «facoltà» del relativo potere di scelta e della rinunzia (art. 650 c.c.), non è ipotizzabile una autonoma prescrittibilità, avulsa da quella del diritto in cui sono comprese (salva la assoggettabilità a decadenza, come nell’ipotesi prevista dall’art. 650 c.c. di esperimento dell’actio interrogatoria da parte di un terzo). Ne consegue che, qualora l’azione di riduzione sia stata esercitata dal detto legatario entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura della successione, la rinuncia attuativa del potere di scelta può essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l’assolvimento dell’onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell’azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda.
Cass. civ. n. 1311/1984
Poiché ogni legato – ivi compreso quello in sostituzione di legittima – si acquista automaticamente e per effetto della semplice apertura della successione, soltanto la rinunzia, espressa o per fatti concludenti, a quel legato stesso determina il venir meno della sostituzione e l’acquisto da parte del rinunziante, della qualità di erede. In difetto di tale rinunzia il legatario, non avendo assunto la qualità di erede, non è contraddittore necessario nel giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie instaurato validamente da altro titolare di legato (in sostituzione di legittima) che quella qualità aveva acquisito con la detta rinunzia.
Cass. civ. n. 1991/1977
A caratterizzare l’istituto del legato in sostituzione di legittima non è necessario che la disposizione testamentaria faccia menzione dell’alternativa che si offre al legittimario, giacché tale diritto-potere trae origine direttamente dalla legge. È, invece, sufficiente che sia dimostrata l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati. Tale accertamento, risolvendosi in un’indagine e in un apprezzamento dei fatti, è, per sua natura, demandato al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se coerentemente motivato senza errori di diritto o logici. Per la ricostruzione del mens testantis, ai fini di un’esatta identificazione del legato in sostituzione di legittima, si deve sempre partire dall’analisi della scheda testamentaria ed è lecito prendere in considerazione elementi estrinseci solo quando nella scheda a questi si faccia riferimento.
Cass. civ. n. 4196/1975
L’erede, al quale venga lasciato un legato in sostituzione della [ legittima ] non può esercitare la facoltà di rinunziare al legato e chiedere la [ legittima ], esercitando l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, qualora, avendo piena conoscenza della disposizione del legato a proprio favore, vi abbia dato volontariamente esecuzione immettendosi nel possesso dei beni che formavano oggetto del legato in sostituzione della legittima. A tal fine, la piena conoscenza da parte dell’erede si presume per effetto della pubblicazione del testamento, a meno che l’erede non fornisca la prova che il notaio abbia omesso di comunicare l’esistenza del testamento, a norma dell’art. 623 c.c.
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