Art. 550 – Codice civile – Lascito eccedente la porzione disponibile

Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 3894/2012

In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il "de cuius" abbia assegnato l'usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all'art. 550, primo comma, c.c., purché anteriormente alla proposizione di tale domanda l'attore non abbia manifestato, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima.

Cass. civ. n. 511/1995

La norma di cui all'art. 500 (recte: 550) c.c. (cosiddetta cautela sociniana) — la quale, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma 1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (comma 2), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità della legittima — configura, quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà, con abbandono del resto — cioè della nuda proprietà o dell'usufrutto della disponibile — ovvero per il conseguimento dell'oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conseguenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l'usufrutto o la nuda proprietà di beni immobili. L'effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all'azione di riduzione per la diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 c.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza, con cui il giudice di merito aveva accolto l'azione di riduzione esperita da legittimario — coniuge del de cuius — al quale il testatore aveva destinato alcuni beni in piena proprietà ed inoltre l'usufrutto di tutti gli altri beni, perché non erano state valutate, come fatto potenzialmente idoneo ad esprimere la scelta in questione, le circostanze relative al possesso e godimento esclusivo da parte dell'attore degli immobili costituenti l'asse ereditario).

Cass. civ. n. 141/1985

L'art. 550 c.c. che nell'ipotesi di legato di usufrutto eccedente il reddito della disponibile, regola la scelta del legittimario di eseguire la disposizione o di conseguire la legittima abbandonando la nuda proprietà della disponibile, si richiama, implicitamente, all'istituto dell'usufrutto regolato dagli artt. 978 e segg. c.c., onde la relativa normativa si applica sia nel caso di usufrutto disposto dal testatore per tutta la durata della vita dell'usufruttuario, sia nel caso di usufrutto disposto per una durata inferiore o a termine fisso, come consentito dall'art. 979 c.c.