Art. 552 – Codice civile – Donazione e legati in conto di legittima

Il legittimario [536 ss. c.c.] che rinunzia all'eredità [519 c.c.], quando non si ha rappresentazione [467 c.c.], può sulla disponibile ritenere le donazioni [769 ss. c.c.] o conseguire i legati a lui fatti [521 c.c.]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione [553, 564, 724 c.c.], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre [553 ss. c.c.] le disposizioni testamentarie o le donazioni [554 c.c.], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11737/2013

In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore.

Cass. civ. n. 2161/1971

L'esistenza di una donazione, a titolo di legittima di «anticipo» sulla disponibile, non esclude la possibilità per l'erede legittimo di conseguire in tutto o in parte il residuo patrimonio del de cuius. (Nella specie, si assumeva che con la donazione fatta dal de cuius al figlio dovevano intendersi soddisfatti tutti i diritti successori di questo sull'eredità paterna).