10 Gen Art. 552 — Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario [ 536 ss. c.c. ] che rinunzia all’eredità [ 519 c.c. ], quando non si ha rappresentazione [ 467 c.c. ], può sulla disponibile ritenere le donazioni [ 769 ss. c.c. ] o conseguire i legati a lui fatti [ 521 c.c. ]; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione [ 553, 564, 724 c.c. ], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre [ 553 ss. c.c. ] le disposizioni testamentarie o le donazioni [ 554 c.c. ], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11737/2013
In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore.
Cass. pen. n. 11316/2006
Deve ritenersi validamente effettuata la comunicazione dell’avvenuta elezione di domicilio, da parte dell’imputato, presso il difensore, anche nel caso in cui l’atto contenente detta elezione, con sottoscrizione autenticata dal difensore, venga da quest’ultimo presentato direttamente nella cancelleria del giudice procedente anziché essere spedito per posta, come previsto dall’art. 162, comma 1, c.p.p.
Cass. civ. n. 2161/1971
L’esistenza di una donazione, a titolo di legittima di «anticipo» sulla disponibile, non esclude la possibilità per l’erede legittimo di conseguire in tutto o in parte il residuo patrimonio del de cuius. (Nella specie, si assumeva che con la donazione fatta dal de cuius al figlio dovevano intendersi soddisfatti tutti i diritti successori di questo sull’eredità paterna).
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