10 Gen Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 22325/2017
In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un’indagine estesa all’intero patrimonio del “de cuius” giacché, quand’anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall’art. 553 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato una domanda di riduzione, cui era sottesa la lesione della quota di riserva calcolata con riferimento al solo patrimonio mobiliare del “de cuius” e non anche a quello immobiliare).
Cass. civ. n. 13385/2011
Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili, anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all’esatta ricostruzione sia del relictum, che del donatum, mediante l’inserimento di beni, liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d’ufficio ed alle quali si può dare corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.
Cass. civ. n. 3013/2006
Tenuto conto che la collazione tende unicamente ad evitare disparità di trattamento fra gli eredi non ricollegabili alla volontà del de cuius la relativa disciplina legale non ha carattere inderogabile né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, anche se l’imposizione dell’obbligo della collazione disposto dal testatore si configura come imposizione di un legato, sicché il correlativo obbligo degli eredi tenuti al conferimento incontra il solo limite del rispetto della quota di riserva, ai fini della cui determinazione – fermo il divieto posto dall’art. 549 c.c. di imporre su di essa pesi o condizioni – i legittimari devono comunque imputare, ai sensi dell’art. 553 c.c., ed in conformità di quanto previsto nella clausola testamentaria impugnata, quanto hanno ricevuto dal de cuius in virtù di donazioni o legati (Nella specie è stata ritenuta legittima la disposizione testamentaria con cui il de cuius aveva imposto ai legittimari – figli e coniuge – istituiti nella quota loro riservata per legge l’obbligo di conferire ai coeredi – nipoti ex filio ai quali era stata attribuita la disponibile – quanto ricevuto in vita dal de cuius a titolo di liberalità).
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