10 Gen Art. 558 — Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
Posted at 20:36h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo X – Dei legittimari > Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari [ 553, 554 c.c. ].
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [ 536 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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